Art. 4 Differimento del termine per l'approvazione delle varianti di cui al comma 2-bis dell'art. 222 della legge regionale n. 65/2014, a causa dell'emergenza sanitaria determinata dal COVID-19 1. Il termine previsto dall'art. 222, comma 2-bis, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), per l'approvazione delle varianti regolate da tale disposizione, e' differito al 30 giugno 2021.