Art. 4 
 
Differimento del termine per l'approvazione delle varianti di cui  al
  comma 2-bis dell'art. 222 della legge regionale n. 65/2014, a causa
  dell'emergenza sanitaria determinata dal COVID-19 
 
  1. Il termine previsto dall'art.  222,  comma  2-bis,  della  legge
regionale  10  novembre  2014,  n.  65  (Norme  per  il  governo  del
territorio), per  l'approvazione  delle  varianti  regolate  da  tale
disposizione, e' differito al 30 giugno 2021.