Art. 2 Accordi di collaborazione 1. In materia di sicurezza nei luoghi di lavoro possono essere sottoscritti accordi di collaborazione ai sensi della legge regionale 4 giugno 2019, n. 28 (Forme di collaborazione interistituzionale in tema di sicurezza del lavoro, ambiente, salute e cultura della legalita'). Tali accordi costituiscono forme di collaborazione aggiuntive e complementari rispetto alle forme di coordinamento previste dall'art. 7 del decreto legislativo n. 81/2008 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007.