Art. 2 
 
                      Accordi di collaborazione 
 
  1. In materia di sicurezza nei  luoghi  di  lavoro  possono  essere
sottoscritti accordi di collaborazione ai sensi della legge regionale
4 giugno 2019, n. 28 (Forme di collaborazione  interistituzionale  in
tema di sicurezza  del  lavoro,  ambiente,  salute  e  cultura  della
legalita').  Tali  accordi  costituiscono  forme  di   collaborazione
aggiuntive e  complementari  rispetto  alle  forme  di  coordinamento
previste dall'art. 7 del decreto legislativo n. 81/2008 e dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007.