Art. 4 
 
        Lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali 
 
  1. La Giunta regionale, con deliberazione, approva un  progetto  di
analisi e valutazione  dei  rischi,  da  svilupparsi  con  i  servizi
prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di  lavoro  (PISLL)  delle
aziende unita' sanitarie locali (USL), ad integrazione delle linee di
indirizzo per l'attivita' di prevenzione e sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro di competenza della Regione e dei dipartimenti  delle  aziende
USL, relativo alle specificita' emergenti nel contesto  dell'economia
digitale dei lavoratori organizzati  mediante  piattaforme  digitali,
che porti alla elaborazione di un documento  tecnico  di  riferimento
regionale,  il  documento  tecnico  di  valutazione  dei  rischi  dei
lavoratori organizzati  mediante  piattaforme  digitali,  di  seguito
denominato «Documento tecnico». 
  2. Il progetto di cui al comma 1, che  si  configura  come  modello
territoriale  partecipativo  con  le  parti  sociali,   sindacali   e
datoriali, ha l'obiettivo di prevedere l'attivita'  di  vigilanza  da
parte dei servizi PISLL, nel contesto del  territorio  regionale  ove
operano i lavoratori, per un monitoraggio costante del rispetto delle
disposizioni  normative  in  materia  di  sicurezza,   ivi   compresa
l'applicazione del documento tecnico. 
  3.  Il  documento  tecnico,  nell'analisi  dei   rischi   e   nella
progettazione delle azioni di contrasto, tiene conto, in particolare,
dei seguenti obiettivi ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008: 
    a) valutare i  rischi  lavorativi  tradizionali,  nonche'  quelli
specifici per  la  peculiare  attivita'  che  svolgono  i  lavoratori
organizzati  mediante  piattaforme  digitali,  a  prescindere   dalla
tipologia  di  rapporto  di  lavoro,  quali  lo   stress   lavorativo
intrinsecamente connesso ai tempi  di  consegna,  l'assegnazione  dei
turni, la distribuzione delle occasioni di lavoro  e  dei  luoghi  di
svolgimento dell'attivita'; 
    b) definire le modalita' di mitigazione dei rischi e  individuare
i  dispositivi  di  protezione  individuale  piu'   idonei   per   lo
svolgimento dell'attivita'; 
    c) definire e proporre i contenuti di dettaglio della  formazione
specifica e obbligatoria a carico delle imprese di  cui  all'art.  37
del decreto legislativo  n.  81/2008,  in  conformita'  agli  accordi
richiamati dallo  stesso  articolo,  con  particolare  attenzione  al
Codice della strada  e  al  mezzo  di  trasporto  utilizzato  per  la
prestazione di lavoro, per impedire che i lavoratori possano  correre
rischi a causa della loro scarsa conoscenza dei rischi stessi e delle
regole da osservare nonche' a maggior tutela della collettivita'; 
    d) prevedere iniziative di informazione specifica sulle  malattie
professionali; 
    e) prevedere un obbligo di sorveglianza  sanitaria  e  di  visite
mediche preventive e periodiche a carico delle aziende; 
    f) prevedere a carico delle imprese la dotazione di abbigliamento
tecnico  consono  allo  svolgimento  della  prestazione  di   lavoro,
considerati anche i turni  di  notte  e  le  condizioni  atmosferiche
avverse, nonche' la dotazione dei dispositivi di sicurezza; 
    g) promuovere l'istituzione del rappresentante per  la  sicurezza
dei  lavoratori   organizzati   mediante   piattaforme   digitali   a
prescindere dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto; 
    h) definire le modalita' di vigilanza da parte dei servizi  PISLL
delle aziende USL. 
  4. I servizi  PISLL  delle  aziende  USL  predispongono  azioni  di
controllo specifico  del  rispetto  della  normativa  in  materia  di
sicurezza, in applicazione del  documento  tecnico,  svolgendo  anche
un'azione di  prevenzione  e  monitoraggio  al  fine  di  individuare
comportamenti elusivi delle prescrizioni in materia  di  sicurezza  o
pratiche pericolose, per la loro correzione o eliminazione.