Art. 2 
 
Promozione della conoscenza dei  fatti  e  dei  luoghi  dell'eruzione
                         dell'Etna del 1669 
 
  1. La Regione, nel perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1: 
    a) promuove e favorisce la conoscenza dei  fatti  storici  e  dei
luoghi della memoria dell'eruzione dell'Etna del 1669 di cui all'art.
3; 
    b) incentiva lo sviluppo e la valorizzazione dei  luoghi  di  cui
all'art. 3; 
    e) favorisce la conoscenza, da parte  delle  generazioni  future,
delle testimonianze delle condizioni di vita di epoche trascorse  nei
luoghi di cui all'art. 3; 
    d) promuove la scoperta del territorio e valorizza  i  luoghi  di
cui all'art. 3 come mete del cicloturismo, in  collaborazione  con  i
comuni territorialmente interessati; 
    e) favorisce  lo  sviluppo  di  sinergie  di  rete  tra  soggetti
pubblici e privati che operano a vario  titolo  per  offrire  servizi
aggiuntivi e innovativi e migliorare la qualita' dell'offerta; 
    f) favorisce, in collaborazione con  le  istituzioni  scolastiche
nell'ambito della loro autonomia, attivita' didattiche e percorsi  di
studio e approfondimento  dedicati  alla  conoscenza  del  patrimonio
storico, culturale e ambientale dell'Etna.