Art. 2 Promozione della conoscenza dei fatti e dei luoghi dell'eruzione dell'Etna del 1669 1. La Regione, nel perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1: a) promuove e favorisce la conoscenza dei fatti storici e dei luoghi della memoria dell'eruzione dell'Etna del 1669 di cui all'art. 3; b) incentiva lo sviluppo e la valorizzazione dei luoghi di cui all'art. 3; e) favorisce la conoscenza, da parte delle generazioni future, delle testimonianze delle condizioni di vita di epoche trascorse nei luoghi di cui all'art. 3; d) promuove la scoperta del territorio e valorizza i luoghi di cui all'art. 3 come mete del cicloturismo, in collaborazione con i comuni territorialmente interessati; e) favorisce lo sviluppo di sinergie di rete tra soggetti pubblici e privati che operano a vario titolo per offrire servizi aggiuntivi e innovativi e migliorare la qualita' dell'offerta; f) favorisce, in collaborazione con le istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia, attivita' didattiche e percorsi di studio e approfondimento dedicati alla conoscenza del patrimonio storico, culturale e ambientale dell'Etna.