Art. 4 
 
Programma per la promozione della memoria dell'eruzione dell'Etna del
                                1669 
 
  1. In conformita'  a  quanto  previsto  dall'art.  1,  con  decreto
dell'Assessore  regionale  per  i  beni   culturali   e   l'identita'
siciliana, di concerto con l'Assessore regionale per il  turismo,  lo
sport e lo  spettacolo,  sentiti  gli  enti  locali  territorialmente
competenti, le imprese sociali e gli altri  enti  del  Terzo  settore
iscritti nel Registro  unico  nazionale  del  Terzo  settore  di  cui
all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e
le organizzazioni datoriali, e' adottato il programma  regionale  con
cui sono individuati gli indirizzi delle politiche regionali  per  la
promozione della memoria dell'eruzione dell'Etna del 1669. 
  2. Il programma di  cui  al  comma  1,  di  durata  quinquennale  e
articolato per annualita', e' adottato entro il  30  giugno  di  ogni
anno. In sede di prima applicazione il programma  e'  adottato  entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.