Art. 4 Programma per la promozione della memoria dell'eruzione dell'Etna del 1669 1. In conformita' a quanto previsto dall'art. 1, con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identita' siciliana, di concerto con l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, sentiti gli enti locali territorialmente competenti, le imprese sociali e gli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e le organizzazioni datoriali, e' adottato il programma regionale con cui sono individuati gli indirizzi delle politiche regionali per la promozione della memoria dell'eruzione dell'Etna del 1669. 2. Il programma di cui al comma 1, di durata quinquennale e articolato per annualita', e' adottato entro il 30 giugno di ogni anno. In sede di prima applicazione il programma e' adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.