Art. 2.
                       Ambito di applicazione
    1. Salvo quanto previsto all'Art. 3, le disposizioni del presente
regolamento si applicano:
      a) agli  stabilimenti  che trattano prodotti di origine animale
soggetti  a  riconoscimento  ai  sensi del regolamento (CE) 853/2004,
di cui all'Art. 5;
      b) agli  stabilimenti  che  trattano  prodotti  non  di origine
animale  soggetti  a  registrazione  ai  sensi  del  regolamento (CE)
852/2004, di cui all'Art. 10, comma 1;
      c) alle  attivita'  che  trattano  prodotti  di origine animale
escluse  dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) 853/2004 ma
soggette  a  registrazione ai sensi del regolamento (CE) 852/2004, di
cui all'Art. 10, comma 2.