Art. 2. Ambito di applicazione 1. Salvo quanto previsto all'Art. 3, le disposizioni del presente regolamento si applicano: a) agli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale soggetti a riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) 853/2004, di cui all'Art. 5; b) agli stabilimenti che trattano prodotti non di origine animale soggetti a registrazione ai sensi del regolamento (CE) 852/2004, di cui all'Art. 10, comma 1; c) alle attivita' che trattano prodotti di origine animale escluse dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) 853/2004 ma soggette a registrazione ai sensi del regolamento (CE) 852/2004, di cui all'Art. 10, comma 2.