Art. 3. E s c l u s i o n i 1. Ai sensi del regolamento (CE) 853/2004 e del regolamento (CE) 852/2004 non sono soggetti a riconoscimento, ne' a registrazione: a) la produzione primaria per uso domestico privato; b) la preparazione, la manipolazione e la conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico; c) la cessione occasionale di piccoli quantitativi di prodotti primari ottenuti in azienda dal produttore al consumatore finale o al titolare di un esercizio di commercio al dettaglio, di un laboratorio annesso ad un esercizio di commercio al dettaglio o di un esercizio di somministrazione, a condizione che la cessione avvenga nel territorio della provincia in cui insiste l'azienda o nel territorio delle province contermini; d) i centri di raccolta e le concerie che rientrano nella definizione di impresa alimentare solo perche' trattano materie prime per la produzione di gelatina o di collagene.