Art. 3.
                         E s c l u s i o n i
    1.  Ai sensi del regolamento (CE) 853/2004 e del regolamento (CE)
852/2004 non sono soggetti a riconoscimento, ne' a registrazione:
      a) la produzione primaria per uso domestico privato;
      b) la   preparazione,   la  manipolazione  e  la  conservazione
domestica di alimenti destinati al consumo domestico;
      c) la  cessione occasionale di piccoli quantitativi di prodotti
primari ottenuti in azienda dal produttore al consumatore finale o al
titolare di un esercizio di commercio al dettaglio, di un laboratorio
annesso  ad  un esercizio di commercio al dettaglio o di un esercizio
di  somministrazione,  a  condizione  che  la  cessione  avvenga  nel
territorio  della provincia in cui insiste l'azienda o nel territorio
delle province contermini;
      d) i  centri  di  raccolta  e  le  concerie che rientrano nella
definizione di impresa alimentare solo perche' trattano materie prime
per la produzione di gelatina o di collagene.