Art. 4.
                        D e f i n i z i o n i
    1.  Ai  fini  del  presente regolamento sono adottate le seguenti
definizioni:
      a) impresa  alimentare: ogni soggetto pubblico o privato, con o
senza  fini  di  lucro,  che  svolge,  anche  in forma temporanea una
qualsiasi  delle  attivita' connesse ad una delle fasi di produzione,
trasformazione e distribuzione degli alimenti;
      b) stabilimento: unita' di un'impresa alimentare;
      c) operatore  del  settore  alimentare:  la  persona  fisica  o
giuridica  responsabile  di  garantire il rispetto delle disposizioni
della  legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il
suo controllo;
      d) azienda  unita' sanitaria locale (azienda USL): la struttura
del  dipartimento  di  prevenzione  dell'azienda U.S.L. competente in
materia  di sanita' pubblica veterinaria o di igiene degli alimenti e
nutrizione;
      e) Regione:  la  struttura  regionale  competente in materia di
sanita' pubblica veterinaria o di igiene degli alimenti e nutrizione;
      f) prodotti  primari:  i  prodotti  della  produzione  primaria
compresi  i  prodotti  della  terra, dell'allevamento, della caccia e
della pesca;
      g) produzione   primaria:   tutte  le  fasi  della  produzione,
dell'allevamento  o della coltivazione dei prodotti primari, compresi
il  raccolto,  la  mungitura e la produzione zootecnica precedente la
macellazione,  e  comprese  la  caccia,  la  pesca  e la raccolta dei
prodotti   selvatici.   In  tale  ambito  sono  incluse  le  seguenti
operazioni:
        1)   trasporto,   magazzinaggio  e  manipolazioni  esercitate
nell'ambito  delle operazioni associate ai prodotti primari sul luogo
di  produzione,  a  condizione  che  questi non subiscano alterazioni
sostanziali della loro natura;
        2)  produzione,  coltivazione di prodotti vegetali come semi,
frutti,  vegetali  ed  erbe  comprese  le  operazioni  di  trasporto,
stoccaggio  e  manipolazione  che  non alteri sostanzialmente la loro
natura,  dal  punto  di  raccolta  all'azienda agricola e da qui allo
stabilimento per le successive operazioni;
        3)  produzione  e  allevamento  degli  animali  produttori di
alimenti in azienda e qualsiasi attivita' connessa a questa, compreso
il  trasporto  degli  animali  produttori  di  carne ai mercati, agli
stabilimenti  di  macellazione  ed ogni altro caso di trasporto degli
animali;
        4) produzione ed allevamento di lumache in azienda ed il loro
eventuale trasporto allo stabilimento di trasformazione o al mercato;
        5)   produzione   di   latte   crudo  ed  il  suo  stoccaggio
nell'allevamento  di  produzione;  lo  stoccaggio del latte crudo nei
centri  di  raccolta  diversi  dall'allevamento,  dove il latte viene
immagazzinato   prima   di   essere   inviato  allo  stabilimento  di
trattamento, non e' da considerarsi una produzione primaria;
        6)  produzione  e  raccolta  delle uova nello stabilimento di
produzione, escluso il confezionamento;
        7)  pesca,  manipolazione dei prodotti della pesca, senza che
sia  alterata la loro natura, sulle navi, escluse le navi frigorifero
e  le  navi  officina  ed il trasferimento dal luogo di produzione al
primo stabilimento di destinazione;
        8)   produzione,  allevamento  e  raccolta  dei  prodotti  di
acquacoltura    ed   il   loro   trasporto   agli   stabilimenti   di
trasformazione;
        9)  produzione,  allevamento  e raccolta di molluschi bivalvi
vivi   ed  il  loro  trasporto  ad  un  centro  di  spedizione  o  di
depurazione;
        10)  tutte le attivita' relative alla produzione dei prodotti
derivanti  dall'apicoltura,  compreso  l'allevamento  delle  api,  la
raccolta del miele ed il confezionamento e/o imballaggio nel contesto
dell'azienda  di apicoltura, compresa la gestione diretta del singolo
apicoltore in strutture collettive; tutte le operazioni che avvengono
al di fuori dell'azienda, compreso il confezionamento e/o imballaggio
del miele, non rientrano nella produzione primaria;
        11)  raccolta  di  funghi,  bacche, lumache ed altri alimenti
selvatici ed il loro trasporto allo stabilimento di trasformazione;
      h) commercio al dettaglio: la movimentazione e/o trasformazione
degli  alimenti  ed  il  loro  stoccaggio  nel  punto di vendita o di
consegna   al   consumatore   finale,   compresi   i   terminali   di
distribuzione,  gli  esercizi  di ristorazione, le mense di aziende e
istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe,
i  negozi,  i  centri  di  distribuzione  per  supermercati e i punti
vendita all'ingrosso;
      i) prodotto   tradizionale:   prodotto   alimentare  che  viene
prodotto tradizionalmente per:
        1) ragioni storiche che lo rendono tradizionale;
        2)  un  procedimento  tecnologico  di produzione tradizionale
autorizzato, codificato o registrato;
        3)  essere oggetto di salvaguardia come alimento tradizionale
in base a norme comunitarie, nazionali, regionali o locali.