Art. 4. D e f i n i z i o n i 1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni: a) impresa alimentare: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge, anche in forma temporanea una qualsiasi delle attivita' connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti; b) stabilimento: unita' di un'impresa alimentare; c) operatore del settore alimentare: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo; d) azienda unita' sanitaria locale (azienda USL): la struttura del dipartimento di prevenzione dell'azienda U.S.L. competente in materia di sanita' pubblica veterinaria o di igiene degli alimenti e nutrizione; e) Regione: la struttura regionale competente in materia di sanita' pubblica veterinaria o di igiene degli alimenti e nutrizione; f) prodotti primari: i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell'allevamento, della caccia e della pesca; g) produzione primaria: tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione, e comprese la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti selvatici. In tale ambito sono incluse le seguenti operazioni: 1) trasporto, magazzinaggio e manipolazioni esercitate nell'ambito delle operazioni associate ai prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che questi non subiscano alterazioni sostanziali della loro natura; 2) produzione, coltivazione di prodotti vegetali come semi, frutti, vegetali ed erbe comprese le operazioni di trasporto, stoccaggio e manipolazione che non alteri sostanzialmente la loro natura, dal punto di raccolta all'azienda agricola e da qui allo stabilimento per le successive operazioni; 3) produzione e allevamento degli animali produttori di alimenti in azienda e qualsiasi attivita' connessa a questa, compreso il trasporto degli animali produttori di carne ai mercati, agli stabilimenti di macellazione ed ogni altro caso di trasporto degli animali; 4) produzione ed allevamento di lumache in azienda ed il loro eventuale trasporto allo stabilimento di trasformazione o al mercato; 5) produzione di latte crudo ed il suo stoccaggio nell'allevamento di produzione; lo stoccaggio del latte crudo nei centri di raccolta diversi dall'allevamento, dove il latte viene immagazzinato prima di essere inviato allo stabilimento di trattamento, non e' da considerarsi una produzione primaria; 6) produzione e raccolta delle uova nello stabilimento di produzione, escluso il confezionamento; 7) pesca, manipolazione dei prodotti della pesca, senza che sia alterata la loro natura, sulle navi, escluse le navi frigorifero e le navi officina ed il trasferimento dal luogo di produzione al primo stabilimento di destinazione; 8) produzione, allevamento e raccolta dei prodotti di acquacoltura ed il loro trasporto agli stabilimenti di trasformazione; 9) produzione, allevamento e raccolta di molluschi bivalvi vivi ed il loro trasporto ad un centro di spedizione o di depurazione; 10) tutte le attivita' relative alla produzione dei prodotti derivanti dall'apicoltura, compreso l'allevamento delle api, la raccolta del miele ed il confezionamento e/o imballaggio nel contesto dell'azienda di apicoltura, compresa la gestione diretta del singolo apicoltore in strutture collettive; tutte le operazioni che avvengono al di fuori dell'azienda, compreso il confezionamento e/o imballaggio del miele, non rientrano nella produzione primaria; 11) raccolta di funghi, bacche, lumache ed altri alimenti selvatici ed il loro trasporto allo stabilimento di trasformazione; h) commercio al dettaglio: la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti ed il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti vendita all'ingrosso; i) prodotto tradizionale: prodotto alimentare che viene prodotto tradizionalmente per: 1) ragioni storiche che lo rendono tradizionale; 2) un procedimento tecnologico di produzione tradizionale autorizzato, codificato o registrato; 3) essere oggetto di salvaguardia come alimento tradizionale in base a norme comunitarie, nazionali, regionali o locali.