Art. 13.
                  Proroga per la redazione del piano
 
   1.  A  modifica  di  quanto  previsto  dall'articolo 1 della legge
regionale 21 agosto 1984, n. 52, il  termine  per  la  redazione  del
piano generale di massima di cui all'articolo 1 della legge regionale
16 agosto 1974, n. 36, e' prorogato al 31 dicembre 1990.