Art. 14.
                         Personale comandato
 
   1.  Al  fine  di  accelerare  la  redazione  del piano generale di
massima, l'Assessore regionale per  l'agricoltura  e  le  foreste  e'
autorizzato  ad avvalersi altresi' di personale tecnico specializzato
dell'Amministrazione regionale fino ad un massimo di quaranta unita',
al  cui  comando provvede, entro trenta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, il Presidente della Regione.
   2.  Il  personale  e' utilizzato presso l'ufficio di coordinamento
previsto dall'articolo 4 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52.