Art. 16.
             Piano per la difesa dei boschi dagli incendi
 
   1.  Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
l'Amministrazione forestale provvede all'aggiornamento del piano  per
la  difesa  dei boschi dagli incendi di cui alla legge 1› marzo 1975,
n. 47. Detto piano deve prevedere tra l'altro:
     a)  il  potenziamento  e l'estensione di centri operativi dotati
anche  di  gruppi  meccanizzati   o   aereotrasportati   di   elevata
specializzazione e di pronto impiego;
     b)   la   realizzazione  diffusa  di  serbatoi  d'acqua,  invasi
condutture fisse e mobili pompe, motori e  impianti  di  sollevamento
d'acqua  di  qualsiasi  tipo,  con  priorita'  nei  complessi boscati
ubicati in vicinanza di zone fortemente antropizzate o  in  complessi
boscati naturali o che rivestono particolare valore ambientale;
     c)  l'attuazione delle opere colturali e di manutenzione e delle
periodiche  ripuliture  di   scarpate,   stradelle   di   accesso   e
attraversamento, viali parafuoco delle zone boscate;
     d)  la  indicazione  delle  zone  dove puo' essere conseguita la
spontanea ripulitura dei boschi attraverso la regolata e  controllata
immissione nei boschi medesimi di bestiame bovino e ovino.
   2.  Le  norme  della  suddetta  legge n. 47 del 1975 e le relative
sanzioni si applicano  a  tutti  i  terreni  boscati,  anche  se  non
sottoposti  al vincolo idrogeologico, di cui all'articolo 1 del regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, purche' compresi nel piano di  cui
al comma 1.
   3.  Per far fronte alla difesa dei boschi dagli incendi, l'Azienda
elabora per l'anno in  corso  un  programma  stralcio  di  interventi
coordinato con quelli previsti dai ministeri competenti.
   4.  Il  piano di cui al comma 1, sentita la competente commissione
legislativa  dell'Assemblea  regionale  siciliana,  viene  sottoposto
all'approvazione della Giunta di governo.
   5.  Il  decreto  di  approvazione e' pubblicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Regione.