Art. 18.
                         Campagne antincendio
 
   1. Allo scopo di garantire una piu' efficace campagna antincendio,
l'Azienda e' autorizzata a promuovere forme di collaborazione  attive
con  i comuni, le scuole, le organizzazioni sindacali professionali e
le associazioni ambientalistiche e culturali.
   2.  Per  le  stesse  finalita'  l'Azienda  cura la produzione e la
diffusione di materiale audiovisivo e di documentari ed il lancio  di
campagne giornalistiche e radiotelevisive.