Art. 25.
             Costituzione del Centro vivaistico regionale
 
   1.  Allo  scopo  di far fronte ai previsti fabbisogni di materiale
vivaistico, l'Azienda provvede al potenziamento e  all'ammodernamento
degli  impianti  vivaistici  co'ndotti  in  amministrazione  diretta,
mediante l'introduzione di innovazioni  organizzative,  informatiche,
tecnologiche   e   biotecnologiche,   al   fine   di  incrementare  e
diversificare adeguatamente le produzioni  vivaistiche,  correlandole
alle  esigenze  di  tutela  e rispetto dell'ambiente, e di migliorare
radicalmente la gestione economica degli impianti medesimi.
   2.  I  vivai sono finalizzati prevalentemente alla propagazione di
essenze  autoctone  rappresentative  delle  formazioni  vegetazionali
presenti in Sicilia.
   3.  A  tal  fine  e'  istituito,  alle  dirette  dipendenze  della
Direzione regionale delle foreste, il "Centro  vivaistico  regionale"
cui  e'  preposto un dirigente tecnico forestale di provata capacita'
ed esperienza con almeno dieci anni di anzianita' nella qualifica, al
quale e' attribuita la qualita' di funzionario delegato.
   4. Il personale tecnico necessario per il funzionamento del Centro
e' prelevato dal personale del Corpo forestale.
   5.  Alle spese di esercizio del Centro provvede la Azienda, che e'
facultata per programmi di ricerca e operativi a  stipulare  apposite
convenzioni  con  le  universita'  dell'isola,  istituti  ed  enti di
sperimentazione e ricerca.
   6.  Per  le  spese  di  primo  impianto, ivi comprese le eventuali
acquisizioni  dei  terreni   e   le   attrezzature   necessarie,   e'
autorizzata,  per  ciascuno degli esercizi finanziari 1989 e 1990, la
spesa annua di lire 4.000 milioni.