Art. 26.
 
Utilizzazione  dei  residui finanziari della legge regionale n. 2 del
1986
   1.  Per  assicurare  la  completa utilizzazione degli stanziamenti
previsti per le finalita'  degli  articoli  4,  7  e  9  della  legge
regionale  18  febbraio  1986,  n.  2,  la  disponibilita' non ancora
erogata viene utilizzata per tutte le  acquisizioni  dei  terreni  da
effettuarsi in virtu' della citata legge.