Art. 10.
             Attivita' di vigilanza, controllo e verifica
 
   1.  L'attivita'  di  vigilanza e controllo dell'andamento generale
delle strutture e dei relativi servizi e' finalizzata  alla  verifica
del  rispetto  della  normativa  statale e regionale, con particolare
riguardo all'osservanza degli standards organizzativi  e  gestionali,
nonche'  a  consolidare  un rapporto promozionale nei confronti delle
strutture  stesse,  nel  rispetto  prioritario  dell'utente  e  della
globalita'  dei  suoi  bisogni.  Essa e' svolta da un apposito gruppo
tecnico,  costiuito  con  deliberazione  della  Giunta  regionale   e
composto   da   funzionari   regionali;   detto   gruppo  si  avvale,
nell'occasione di ispezioni o di visite alle strutture,  dell'apporto
di funzionari dell'Amministrazione provinciale, dell'Unita' sanitaria
locale e del Comune competenti per territorio.
   2. L'attivita' di vigilanza e controllo, i cui specifici contenuti
e modalita' operative saranno precisati  con  apposita  deliberazione
che  la Giunta regionale approvera' entro un mese dalla pubblicazione
sul Bollettino ufficiale della Regione del presente  regolamento,  e'
effettuata   d'ufficio   ovvero   su  circostanziata  segnalazione  o
denuncia;  ad  ogni  visita  deve  essere  redatto  verbale  con  una
descrizione  sommaria  dei  riscontri  effettuati,  sottoscritto  dal
coordinatore del gruppo tecnico e dal responsabile  della  struttura,
che puo' farvi constare le sue osservazioni.