Art. 10. Attivita' di vigilanza, controllo e verifica 1. L'attivita' di vigilanza e controllo dell'andamento generale delle strutture e dei relativi servizi e' finalizzata alla verifica del rispetto della normativa statale e regionale, con particolare riguardo all'osservanza degli standards organizzativi e gestionali, nonche' a consolidare un rapporto promozionale nei confronti delle strutture stesse, nel rispetto prioritario dell'utente e della globalita' dei suoi bisogni. Essa e' svolta da un apposito gruppo tecnico, costiuito con deliberazione della Giunta regionale e composto da funzionari regionali; detto gruppo si avvale, nell'occasione di ispezioni o di visite alle strutture, dell'apporto di funzionari dell'Amministrazione provinciale, dell'Unita' sanitaria locale e del Comune competenti per territorio. 2. L'attivita' di vigilanza e controllo, i cui specifici contenuti e modalita' operative saranno precisati con apposita deliberazione che la Giunta regionale approvera' entro un mese dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del presente regolamento, e' effettuata d'ufficio ovvero su circostanziata segnalazione o denuncia; ad ogni visita deve essere redatto verbale con una descrizione sommaria dei riscontri effettuati, sottoscritto dal coordinatore del gruppo tecnico e dal responsabile della struttura, che puo' farvi constare le sue osservazioni.