Art. 3.
                        B e n e f i c i a r i
 
   1. Gli interventi di cui alla presente legge sono a  favore  degli
alunni  della  scuola  materna  statale  e  non statale, della scuola
dell'obbligo  e  delle  scuole  secondarie   superiori   statali   ed
autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.
   2.  Gli alunni di nazionalita' straniera, gli apolidi e quelli cui
le competenti autorita' statali abbiano riconosciuto la  qualita'  di
rifugiati  politici, possono fruire degli interventi nei limiti e nel
rispetto delle norme dello Stato.
   2. Gli alunni dei paesi aderenti alla Comunita' Economica  Europea
(CEE)   sono   equiparati,   a  tutti  gli  effeti,  agli  alunni  di
nazionalita' italiana nei  limiti  previsti  dagli  accordi  e  dalle
vigenti disposizioni.