Art. 2. Modifica all'articolo 25 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 1. Al comma 2 dell'articolo 25 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, le parole: "dai dirigenti preposti ai competenti servizi provinciali, nonche' dai responsabili degli uffici tecnici degli enti diversi dalla Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "dal dirigente del servizio competente per materia".