Art. 2.
          Modifica all'articolo 25 della legge provinciale
                      10 settembre 1993, n. 26
 
  1. Al comma 2 dell'articolo 25 della legge provinciale 10 settembre
1993, n. 26, le parole: "dai dirigenti preposti ai competenti servizi
provinciali, nonche' dai responsabili degli uffici tecnici degli enti
diversi   dalla  Provincia"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dal
dirigente del servizio competente per materia".