Art. 3.
          Modifica all'articolo 37 della legge provinciale
                      10 settembre 1993, n. 26
 
  1. Il comma 4 dell'articolo 37 della legge provinciale 26 settembre
1993, n. 26, articolo come modificato dall'articolo  51  della  legge
provinciale 9 settembre 1996, n. 8, e' sostituito dal seguente:
  "4.  Qualora  nell'appalto  siano  previste  anche parti dell'opera
scorporabili, non appartenenti  alla  o  alle  categorie  prevalenti,
ciascuna  di  importo almeno pari al 10 per cento dell'importo totale
dei lavori a base d'asta, le  amministrazioni  aggiudicatrici  devono
indicare  nel  bando la relativa categoria e classifica. Queste parti
possono essere assunte in proprio da  imprese  mandanti,  individuate
prima  della  presentazione dell'offerta, che siano iscritte all'albo
nazionale dei costruttori per categoria e  classifica  corrispondenti
alle parti scorporate. Si intendono per parti dell'opera scorporabili
quelle   tecnicamente   ed   economicamente  enucleabili  all'interno
dell'opera.  Possono essere altresi' scorporate parti  dell'opera  di
importo inferiore al dieci per cento dell'importo totale dei lavori a
base  d'asta,  qualora  motivatamente  indicato  dal  progettista. Le
amministrazioni aggiudicatrici hanno facolta' di non  procedere  allo
scorporo  di parti dell'opera, qualora le stesse siano di importo non
superiore a lire 300 milioni. Ai fini dell'ammissibilita' di  imprese
che  intendono  presentarsi  singolarmente  ovvero  in raggruppamento
costituito  ai  sensi  dei  commi   2   e   3,   le   amministrazioni
aggiudicatrici  devono  altresi'  indicare  nel  bando  la  categoria
prevalente".
  2. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  ai
bandi  di  gara  pubblicati  dopo  l'entrata in vigore della presente
legge.