Art. 3. Modifica all'articolo 37 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 1. Il comma 4 dell'articolo 37 della legge provinciale 26 settembre 1993, n. 26, articolo come modificato dall'articolo 51 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, e' sostituito dal seguente: "4. Qualora nell'appalto siano previste anche parti dell'opera scorporabili, non appartenenti alla o alle categorie prevalenti, ciascuna di importo almeno pari al 10 per cento dell'importo totale dei lavori a base d'asta, le amministrazioni aggiudicatrici devono indicare nel bando la relativa categoria e classifica. Queste parti possono essere assunte in proprio da imprese mandanti, individuate prima della presentazione dell'offerta, che siano iscritte all'albo nazionale dei costruttori per categoria e classifica corrispondenti alle parti scorporate. Si intendono per parti dell'opera scorporabili quelle tecnicamente ed economicamente enucleabili all'interno dell'opera. Possono essere altresi' scorporate parti dell'opera di importo inferiore al dieci per cento dell'importo totale dei lavori a base d'asta, qualora motivatamente indicato dal progettista. Le amministrazioni aggiudicatrici hanno facolta' di non procedere allo scorporo di parti dell'opera, qualora le stesse siano di importo non superiore a lire 300 milioni. Ai fini dell'ammissibilita' di imprese che intendono presentarsi singolarmente ovvero in raggruppamento costituito ai sensi dei commi 2 e 3, le amministrazioni aggiudicatrici devono altresi' indicare nel bando la categoria prevalente". 2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai bandi di gara pubblicati dopo l'entrata in vigore della presente legge.