Art. 5.
        Sostituzione dell'articolo 44 della legge provinciale
                      10 settembre 1993, n. 26
 
  1.  L'articolo 44 della legge provinciale 10 settembre 1993, n.  26
e' sostituito dal seguente:
  "Art.  44.  (Aggiornamento  dei  prezzi   di   progetto).   1.   Le
amministrazioni  aggiudicatrici, prima dell'inizio delle procedure di
affidamento dei  lavori,  devono  aggiornare  i  prezzi  di  progetto
qualora sia decorso piu' di un anno dalla data del progetto stesso.
  2.  E'  possibile  prescindere dall'aggiornamento di cui al comma 1
qualora non siano decorsi piu' di tre anni dalla data del progetto  e
previa  dichiarazione  del  progettista  che attesti motivatamente la
congruita' dei prezzi previsti dal progetto stesso.
  3. L'aggiornamento di cui al comma  1  viene  di  norma  effettuato
applicando  ai  prezzi  del progetto il coefficiente di rivalutazione
dei prezzi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d).
  4.  All'aggiornamento  dei  prezzi  di  cui  al comma 1, effettuato
mediante l'applicazione del coefficiente di cui al comma 3,  provvede
il  dirigente del servizio competente per materia nel caso in cui non
venga superato l'importo complessivo di progetto, senza necessita' di
assumere il parere degli organi consultivi di cui  al  capo  X  e  di
sottoporre    nuovamente    il    progetto    all'organo   competente
all'approvazione, nell'ipotesi in cui la stessa sia gia' intervenuta.
  5. Fuori dei casi di cui al comma 4 l'aggiornamento dei  prezzi  di
progetto  viene effettuato ai sensi dell'articolo 51. In tali casi e'
richiesto il parere dell'organo consultivo  secondo  le  disposizioni
previste al capo X".