Art. 5. Sostituzione dell'articolo 44 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 1. L'articolo 44 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e' sostituito dal seguente: "Art. 44. (Aggiornamento dei prezzi di progetto). 1. Le amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'inizio delle procedure di affidamento dei lavori, devono aggiornare i prezzi di progetto qualora sia decorso piu' di un anno dalla data del progetto stesso. 2. E' possibile prescindere dall'aggiornamento di cui al comma 1 qualora non siano decorsi piu' di tre anni dalla data del progetto e previa dichiarazione del progettista che attesti motivatamente la congruita' dei prezzi previsti dal progetto stesso. 3. L'aggiornamento di cui al comma 1 viene di norma effettuato applicando ai prezzi del progetto il coefficiente di rivalutazione dei prezzi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d). 4. All'aggiornamento dei prezzi di cui al comma 1, effettuato mediante l'applicazione del coefficiente di cui al comma 3, provvede il dirigente del servizio competente per materia nel caso in cui non venga superato l'importo complessivo di progetto, senza necessita' di assumere il parere degli organi consultivi di cui al capo X e di sottoporre nuovamente il progetto all'organo competente all'approvazione, nell'ipotesi in cui la stessa sia gia' intervenuta. 5. Fuori dei casi di cui al comma 4 l'aggiornamento dei prezzi di progetto viene effettuato ai sensi dell'articolo 51. In tali casi e' richiesto il parere dell'organo consultivo secondo le disposizioni previste al capo X".