Art. 9. Modifiche all'articolo 52 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 1. All'articolo 52 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come sostituito dall'articolo 26 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Tra le voci di perizia gia' autorizzate sono ammesse compensazioni automatiche nel limite dell'impegno totale di spesa."; b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis. Relativamente all'affidamento di lavori o forniture suppletivi ad un contratto gia' stipulato per l'esecuzione in economia trova applicazione l'articolo 51, comma 5."; c) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Ai dirigenti dei servizi competenti per materia sono demandati gli adempimenti volti alla scelta del contraente, alla stipulazione dell'eventuale atto negoziale e ad ogni altro atto conseguente, secondo le modalita' fissate dal regolamento di attuazione; alle opere, ai lavori e alle forniture di importo non superiore a lire 10.000.000 il dirigente puo' provvedere tramite ordinativi scritti alla controparte."; d) dopo il secondo periodo del comma 9 e' aggiunto il seguente: "Nella lettera di richiesta d'offerta e' fissato il criterio di affidamento dei lavori e delle forniture tra quelli indicati nel regolamento di attuazione e puo' essere stabilito il ricorso alla valutazione delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 40, comma 1, nonche' al subappalto di cui all'articolo 42."; e) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: "10-bis. Il pagamento dei lavori e delle forniture da eseguire in economia puo' aver luogo in unica soluzione ad avvenuta prestazione, ovvero ratealmente in ragione delle prestazioni via via eseguite. Sul prezzo contrattuale non sono corrisposte anticipazioni."; f) dopo il comma 10-bis e' aggiunto il seguente: "10-ter. Per i contratti relativi all'esecuzione di opere, lavori e forniture in economia non e' dovuta la cauzione provvisoria; per i medesimi contratti l'esonero dalla cauzione definitiva e' subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. Il regolamento di attuazione puo' stabilire le percentuali di miglioramento del prezzo per cui si potra' autorizzare l'esonero dalla prestazione della cauzione definitiva. La cauzione definitiva non e' dovuta per i contratti di importo non superiore a 50.000 ECU".