Art. 9.
          Modifiche all'articolo 52 della legge provinciale
                      10 settembre 1993, n. 26
 
  1.  All'articolo  52  della legge provinciale 10 settembre 1993, n.
26, come sostituito  dall'articolo  26  della  legge  provinciale  12
settembre 1994, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
    "6.  Tra  le  voci  di  perizia  gia'  autorizzate  sono  ammesse
compensazioni automatiche nel limite dell'impegno totale di spesa.";
   b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
    "6-bis.  Relativamente  all'affidamento  di  lavori  o  forniture
suppletivi  ad  un  contratto  gia'  stipulato  per  l'esecuzione  in
economia trova applicazione l'articolo 51, comma 5.";
   c) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
    "7.  Ai  dirigenti  dei  servizi  competenti  per  materia   sono
demandati  gli  adempimenti  volti  alla  scelta del contraente, alla
stipulazione dell'eventuale atto  negoziale  e  ad  ogni  altro  atto
conseguente,   secondo   le  modalita'  fissate  dal  regolamento  di
attuazione; alle opere, ai lavori e alle  forniture  di  importo  non
superiore  a  lire  10.000.000  il  dirigente puo' provvedere tramite
ordinativi scritti alla controparte.";
   d) dopo il secondo periodo del comma 9 e' aggiunto il seguente:
    "Nella lettera di richiesta d'offerta e' fissato il  criterio  di
affidamento  dei  lavori  e  delle  forniture tra quelli indicati nel
regolamento di attuazione e puo' essere  stabilito  il  ricorso  alla
valutazione delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 40, comma 1,
nonche' al subappalto di cui all'articolo 42.";
   e) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
    "10-bis. Il pagamento dei lavori e delle forniture da eseguire in
economia  puo' aver luogo in unica soluzione ad avvenuta prestazione,
ovvero ratealmente in ragione delle  prestazioni  via  via  eseguite.
Sul prezzo contrattuale non sono corrisposte anticipazioni.";
   f) dopo il comma 10-bis e' aggiunto il seguente:
    "10-ter. Per i contratti relativi all'esecuzione di opere, lavori
e  forniture in economia non e' dovuta la cauzione provvisoria; per i
medesimi contratti l'esonero dalla cauzione definitiva e' subordinato
ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. Il  regolamento  di
attuazione  puo' stabilire le percentuali di miglioramento del prezzo
per cui si  potra'  autorizzare  l'esonero  dalla  prestazione  della
cauzione  definitiva.  La  cauzione  definitiva  non  e' dovuta per i
contratti di importo non superiore a 50.000 ECU".