Art. 3.
      Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 64/95
 
  L'art. 3 della legge regionale 64/95 e' cosi' sostituito
  "Art. 3. (Nuovi edifici  rurali).  -  1.  I  nuovi  edifici  rurali
necessari  alla  conduzione del fondo e all'esercizio delle attivita'
agricole e di quelle connesse sono consentiti secondo quanto disposto
dai successivi commi; fermo l'obbligo di  procedere  prioritariamente
al recupero degli edifici esistenti secondo quanto previsto dall'art.
5 comma 4 della L.R. 16 gennaio 1995 n. 5.
  2.  L'azienda  agricola  per  realizzare  nuovi edifici rurali deve
mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a:
   a)  0,8  ha.  per  colture   ortoflorovivaistiche   specializzate,
riducibili  a  0,6 ha. quando almeno il 50% delle colture e' protetto
in serra;
   b) 3 ha. per vigneti e frutteti in coltura specializzata;
   c) 4  ha.  per  oliveto  in  coltura  specializzata  e  seminativo
irriguo;
   d) 6 ha. per colture seminative, seminativo arborato, prato, prato
irriguo;
   e)  30  ha. per bosco ad alto fusto, bosco misto, pascolo, pascolo
arborato e castagneto da frutto;
   f) 50 ha. per bosco ceduo e pascolo cespugliato.
  3. Per i fondi rustici con terreni di diverso ordinamento colturale
la superficie fondiaria minima si intende  raggiunta  quando  risulti
maggiore  o  uguale ad 1 la somma dei quozienti ottenuti dividendo le
superfici dei terreni di ciascuna qualita' colturale per le  relative
superfici fondiarie minime previste dal comma 2.
  4.  Le  Province,  col  piano  territoriale di coordinamento di cui
all'art. 16 della legge regionale  16  gennaio  1995  n.  5,  possono
stabilire  superfici  fondiarie  minime diverse da quelle definite al
comma 2; con tale piano le  Province  definiscono  inoltre  ulteriori
parametri  per  consentire  alle aziende agricole la realizzazione di
nuove residenze rurali ed annessi agricoli in considerazione di:
   a) prodotto lordo vendibile
   b) impegno di manodopera
   c) tipologie produttive.
  5. Le concessioni edilizie per la realizzazione  di  nuovi  edifici
sono   rilasciate   esclusivamente  alle  aziende  presentatrici  dei
programmi di cui all'art. 4, se approvati. Dopo l'entrata  in  vigore
della  presente  legge,  nel  caso di trasferimenti parziali di fondi
agricoli attuati al di fuori dei programmi di cui all'art. 4 a titolo
di compravendita o ad altro titolo che abiliti al conseguimento della
concessione edilizia, non sono consentiti nuovi  edifici,  per  dieci
anni successivi al frazionamento, su tutti i terreni risultanti.
  5-bis.  Il divieto di cui al comma 5 non si applica nel caso in cui
i rapporti fra superfici  fondiarie  ed  edifici  utilizzati  per  la
conduzione del fondo, cosi' come stabiliti dalla Provincia in sede di
determinazione  dei  parametri  di  cui  all'art.  7, non siano stati
superati su alcuna delle porzioni risultanti. Tale  circostanza  deve
risultare  nell'atto  di trasferimento. Per i trasferimenti anteriori
alla determinazione della Provincia e' fatta salva la possibilita' di
dimostrare, attraverso i programmi di  cui  all'articolo  4,  che  la
indispensabilita'  delle  nuove costruzioni sussisteva in riferimento
all'estensione dell'azienda ed alle  costruzioni  in  essa  esistenti
risultanti   al   momento   del   trasferimento,  ferma  restando  la
possibilita' di comprendervi i successivi ampliamenti dell'estensione
aziendale.
  5-ter. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis si applicano anche
agli affitti di fondi rustici nelle  fattispecie  in  cui,  ai  sensi
della normativa vigente, abilitino al conseguimento della concessione
edilizia.
  6.  Sono comunque fatti salvi i trasferimenti in sede di permute di
immobili agricoli o di aggiustamenti  di  confine,  quelli  derivanti
obbligatoriamente   dall'applicazione   di  normative  comunitarie  o
nazionali, oppure che abbiano origine da:
   a)  risoluzione  di  contratti  di  mezzadria o di altri contratti
agrari;
   b) estinzione di enfiteusi o di servitu' prediali;
   c) procedure espropriative;
   d) successioni ereditarie;
   e) divisioni patrimoniali quando la comproprieta' del bene si  sia
formata antecedentemente l'entrata in vigore della presente legge;
   f)  cessazione  dell'attivita'  per raggiunti limiti di eta' degli
imprenditori a titolo principale.
  7. La costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo e'  consentita,
fermo  quanto  previsto  dal comma 2, se riferita alle esigenze degli
imprenditori agricoli, impegnati nella conduzione  del  fondo,  cosi'
come  definiti  dalla  legge  regionale  n. 12 gennaio 1994 n. 6, dei
familiari coadiuvanti o degli addetti  a  tempo  indeterminato.  Tali
esigenze devono essere dimostrate dal programma di cui all'art. 4, il
quale  deve  comunque  prevedere  la necessita' di utilizzo di almeno
1.728 ore lavorative annue per  ogni  unita'  abitativa.  Nelle  zone
montane  o  svantaggiate  ai sensi della direttiva 75/268/CEE, le ore
lavorative annue per ogni unita' abitativa sono ridotte alla meta'.
  8. Gli strumenti urbanistici comunali, o apposite varianti ad essi,
provvedono a disciplinare i nuovi edifici  rurali  ad  uso  abitativo
fissandone le dimensioni, i materiali e gli elementi tipologici anche
in relazione alla salvaguardia delle tradizioni architettoniche, allo
sviluppo   della   bioedilizia  ed  al  perseguimento  del  risparmio
energetico,  disponendone  anche  l'eventuale  motivato  divieto   di
realizzazione  in  determinate aree; in via transitoria e fino a tale
definizione  la  dimensione  massima  ammissibile  di   ogni   unita'
abitativa  e'  di mq 110 di superficie dei vani abitabili, cosi' come
definiti ai sensi del  decreto  ministeriale  5  luglio  1975  e  dei
regolamenti comunali.
  9. La costruzione di annessi agricoli e' consentita qualora risulti
commisurata   alla  capacita'  produttiva  del  fondo  o  alle  reali
necessita' delle attivita'  connesse;  tali  esigenze  devono  essere
dimostrate dal programma di cui all'art. 4.
  10.  La  costruzione di annessi agricoli, purche' non espressamente
vietata dagli strumenti urbanistici comunali, non  e'  sottoposta  al
rispetto delle superfici minime fondiarie previste dal comma 2 per le
aziende  che esercitano in via prevalente l'attivita' di coltivazione
in serra fissa, di agricoltura biologica ai sensi delle  disposizioni
comunitarie,  di  allevamento  di  ovicaprini  o  di  animali  minori
individuati   dal   regolamento,   nonche'   della   cinotecnica    e
dell'acquacoltura.   Gli   annessi  devono  essere  commisurati  alle
dimensioni dell'attivita' dell'azienda  nel  rispetto  delle  vigenti
normative comunitarie, nazionali, regionali e comunali. La prevalenza
delle  attivita'  di  cui al presente comma e' verificata quando tali
attivita' determinano almeno l'80% del prodotto lordo vendibile.
  11. Ad  eccezione  di  quanto  previsto  dal  comma  10,  le  opere
necessarie  alla  realizzazione  di  annessi  agricoli  eccedenti  le
capacita'  produttive  del  fondo  ovvero  riferiti  a  fondi  aventi
superficie  inferiore  ai  minimi  di  cui  al  comma  2  puo' essere
consentita  solo  se  prevista   e   disciplinata   dagli   strumenti
urbanistici comunali, ai sensi dell'art.  1, quarto comma.
  12.  E' ammessa l'installazione, per lo svolgimento delle attivita'
di cui all'art. 2 e nei casi disciplinati dalle apposite varianti  di
cui  al  comma  4  dell'art.  1,  di manufatti precari realizzati con
strutture in materiale leggero semplicemente appoggiati a terra,  per
le  quali  sono consentite esclusivamente le opere di ancoraggio, che
non  comportino  alcuna  modificazione  dello   stato   dei   luoghi.
L'installazione  potra'  essere  realizzata,  previa comunicazione al
Sindaco nella quale l'interessato dichiari:
   a)  le  motivate  esigenze  produttive,  le  caratteristiche,   le
dimensioni e la collocazione del manufatto;
   b)  il  periodo  di  utilizzazione  e  mantenimento del manufatto,
comunque non superiore ad un anno; salvo il caso di cui al comma 13;
   c) il rispetto delle norme di riferimento;
   d) l'impegno alla rimozione del manufatto al termine  del  periodo
di utilizzazione fissato.
  13.  La realizzazione di serre con copertura stagionale e di quelle
destinate ad essere mantenute per un periodo di tempo  predeterminato
superiore all'anno con le caratteristiche costruttive di cui al comma
precedente,  e' ammessa previa comunicazione al Sindaco, ai sensi del
comma 12. Negli altri casi,  per  la  realizzazione  delle  serre  si
applicano le disposizioni previste per gli annessi agricoli.