Art. 3. Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 64/95 L'art. 3 della legge regionale 64/95 e' cosi' sostituito "Art. 3. (Nuovi edifici rurali). - 1. I nuovi edifici rurali necessari alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attivita' agricole e di quelle connesse sono consentiti secondo quanto disposto dai successivi commi; fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 4 della L.R. 16 gennaio 1995 n. 5. 2. L'azienda agricola per realizzare nuovi edifici rurali deve mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a: a) 0,8 ha. per colture ortoflorovivaistiche specializzate, riducibili a 0,6 ha. quando almeno il 50% delle colture e' protetto in serra; b) 3 ha. per vigneti e frutteti in coltura specializzata; c) 4 ha. per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo; d) 6 ha. per colture seminative, seminativo arborato, prato, prato irriguo; e) 30 ha. per bosco ad alto fusto, bosco misto, pascolo, pascolo arborato e castagneto da frutto; f) 50 ha. per bosco ceduo e pascolo cespugliato. 3. Per i fondi rustici con terreni di diverso ordinamento colturale la superficie fondiaria minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad 1 la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualita' colturale per le relative superfici fondiarie minime previste dal comma 2. 4. Le Province, col piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 16 della legge regionale 16 gennaio 1995 n. 5, possono stabilire superfici fondiarie minime diverse da quelle definite al comma 2; con tale piano le Province definiscono inoltre ulteriori parametri per consentire alle aziende agricole la realizzazione di nuove residenze rurali ed annessi agricoli in considerazione di: a) prodotto lordo vendibile b) impegno di manodopera c) tipologie produttive. 5. Le concessioni edilizie per la realizzazione di nuovi edifici sono rilasciate esclusivamente alle aziende presentatrici dei programmi di cui all'art. 4, se approvati. Dopo l'entrata in vigore della presente legge, nel caso di trasferimenti parziali di fondi agricoli attuati al di fuori dei programmi di cui all'art. 4 a titolo di compravendita o ad altro titolo che abiliti al conseguimento della concessione edilizia, non sono consentiti nuovi edifici, per dieci anni successivi al frazionamento, su tutti i terreni risultanti. 5-bis. Il divieto di cui al comma 5 non si applica nel caso in cui i rapporti fra superfici fondiarie ed edifici utilizzati per la conduzione del fondo, cosi' come stabiliti dalla Provincia in sede di determinazione dei parametri di cui all'art. 7, non siano stati superati su alcuna delle porzioni risultanti. Tale circostanza deve risultare nell'atto di trasferimento. Per i trasferimenti anteriori alla determinazione della Provincia e' fatta salva la possibilita' di dimostrare, attraverso i programmi di cui all'articolo 4, che la indispensabilita' delle nuove costruzioni sussisteva in riferimento all'estensione dell'azienda ed alle costruzioni in essa esistenti risultanti al momento del trasferimento, ferma restando la possibilita' di comprendervi i successivi ampliamenti dell'estensione aziendale. 5-ter. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis si applicano anche agli affitti di fondi rustici nelle fattispecie in cui, ai sensi della normativa vigente, abilitino al conseguimento della concessione edilizia. 6. Sono comunque fatti salvi i trasferimenti in sede di permute di immobili agricoli o di aggiustamenti di confine, quelli derivanti obbligatoriamente dall'applicazione di normative comunitarie o nazionali, oppure che abbiano origine da: a) risoluzione di contratti di mezzadria o di altri contratti agrari; b) estinzione di enfiteusi o di servitu' prediali; c) procedure espropriative; d) successioni ereditarie; e) divisioni patrimoniali quando la comproprieta' del bene si sia formata antecedentemente l'entrata in vigore della presente legge; f) cessazione dell'attivita' per raggiunti limiti di eta' degli imprenditori a titolo principale. 7. La costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo e' consentita, fermo quanto previsto dal comma 2, se riferita alle esigenze degli imprenditori agricoli, impegnati nella conduzione del fondo, cosi' come definiti dalla legge regionale n. 12 gennaio 1994 n. 6, dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato. Tali esigenze devono essere dimostrate dal programma di cui all'art. 4, il quale deve comunque prevedere la necessita' di utilizzo di almeno 1.728 ore lavorative annue per ogni unita' abitativa. Nelle zone montane o svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE, le ore lavorative annue per ogni unita' abitativa sono ridotte alla meta'. 8. Gli strumenti urbanistici comunali, o apposite varianti ad essi, provvedono a disciplinare i nuovi edifici rurali ad uso abitativo fissandone le dimensioni, i materiali e gli elementi tipologici anche in relazione alla salvaguardia delle tradizioni architettoniche, allo sviluppo della bioedilizia ed al perseguimento del risparmio energetico, disponendone anche l'eventuale motivato divieto di realizzazione in determinate aree; in via transitoria e fino a tale definizione la dimensione massima ammissibile di ogni unita' abitativa e' di mq 110 di superficie dei vani abitabili, cosi' come definiti ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 e dei regolamenti comunali. 9. La costruzione di annessi agricoli e' consentita qualora risulti commisurata alla capacita' produttiva del fondo o alle reali necessita' delle attivita' connesse; tali esigenze devono essere dimostrate dal programma di cui all'art. 4. 10. La costruzione di annessi agricoli, purche' non espressamente vietata dagli strumenti urbanistici comunali, non e' sottoposta al rispetto delle superfici minime fondiarie previste dal comma 2 per le aziende che esercitano in via prevalente l'attivita' di coltivazione in serra fissa, di agricoltura biologica ai sensi delle disposizioni comunitarie, di allevamento di ovicaprini o di animali minori individuati dal regolamento, nonche' della cinotecnica e dell'acquacoltura. Gli annessi devono essere commisurati alle dimensioni dell'attivita' dell'azienda nel rispetto delle vigenti normative comunitarie, nazionali, regionali e comunali. La prevalenza delle attivita' di cui al presente comma e' verificata quando tali attivita' determinano almeno l'80% del prodotto lordo vendibile. 11. Ad eccezione di quanto previsto dal comma 10, le opere necessarie alla realizzazione di annessi agricoli eccedenti le capacita' produttive del fondo ovvero riferiti a fondi aventi superficie inferiore ai minimi di cui al comma 2 puo' essere consentita solo se prevista e disciplinata dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'art. 1, quarto comma. 12. E' ammessa l'installazione, per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2 e nei casi disciplinati dalle apposite varianti di cui al comma 4 dell'art. 1, di manufatti precari realizzati con strutture in materiale leggero semplicemente appoggiati a terra, per le quali sono consentite esclusivamente le opere di ancoraggio, che non comportino alcuna modificazione dello stato dei luoghi. L'installazione potra' essere realizzata, previa comunicazione al Sindaco nella quale l'interessato dichiari: a) le motivate esigenze produttive, le caratteristiche, le dimensioni e la collocazione del manufatto; b) il periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto, comunque non superiore ad un anno; salvo il caso di cui al comma 13; c) il rispetto delle norme di riferimento; d) l'impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di utilizzazione fissato. 13. La realizzazione di serre con copertura stagionale e di quelle destinate ad essere mantenute per un periodo di tempo predeterminato superiore all'anno con le caratteristiche costruttive di cui al comma precedente, e' ammessa previa comunicazione al Sindaco, ai sensi del comma 12. Negli altri casi, per la realizzazione delle serre si applicano le disposizioni previste per gli annessi agricoli.