Art. 4.
      Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 64/95
 
  L'art. 4 della legge regionale 64/95 e' cosi' sostituito:
  "Art.  4.  (Programma  di  miglioramento agricolo ambientale). - 1.
Gli interventi di cui al precedente art. 3, fatta  eccezione  per  la
realizzazione  di  annessi agricoli eccedenti le capacita' produttive
del fondo di cui al comma 11, nonche' gli interventi di cui ai  commi
12  e 13, sono consentiti a seguito dell'approvazione di un programma
aziendale di miglioramento agricolo ambientale che metta in  evidenza
le   esigenze   di   realizzazione  degli  interventi  edilizi  o  di
trasformazione territoriale necessari allo sviluppo aziendale
  2. Il programma contiene:
   a) una descrizione della situazione attuale dell'azienda;
   b) una descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento
dell'attivita' agricole e/o delle attivita'  connesse  nonche'  degli
altri   interventi   previsti  per  la  tutela  e  la  valorizzazione
ambientale;
   c) una descrizione dettagliata degli interventi edilizi  necessari
a  migliorare  le  condizioni  di  vita e di lavoro dell'imprenditore
agricolo nonche' al potenziamento delle strutture produttive;
   d) l'individuazione degli edifici  esistenti  e  da  realizzare  e
delle relative superfici fondiarie collegate;
   e)  l'individuazione  degli edifici presenti nell'azienda ritenuti
non  piu'  necessari  e  coerenti  con  le  finalita'  economiche   e
strutturali descritte dal programma;
   f)  l'indicazione  dei  tempi  e  delle  fasi di realizzazione del
programma stesso.
  3. Il regolamento di attuazione della presente legge puo' contenere
ulteriori specifiche in ordine alla redazione del programma.
  4. Il programma ha durata pluriennale e comunque non inferiore a 10
anni, e puo' essere modificato  su  richiesta  dell'azienda  agricola
dopo  il  primo triennio a scadenze annuali. Il programma puo' essere
modificato anche prima di tali scadenze, in applicazione di programmi
comunitari, statali e regionali.
  5.  Il programma e' approvato dal Comune, secondo il procedimento e
nei  termini  indicati  nel  comma  5-bis,  previo  parere  dell'Ente
delegato in materia di agricoltura e foreste. Tale parere consiste:
   a)  nella  verifica  degli  aspetti  agronomici  e  forestali, con
riferimento a classi colturali e non a singole colture;
   b)  nella  verifica  degli   aspetti   paesistico   ambientali   e
idrogeologici;
   c)  nella  verifica  di conformita' con il P.T.C., di cui all'art.
l6 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5.
  5-bis. Il responsabile  del  procedimento  verifica  la  domanda  e
provvede,  ove occorra, a richiedere all'interessato, entro 15 giorni
dalla  presentazione,  le  necessarie  integrazioni  documentali,  da
produrre  non  oltre  una  congrua  scadenza  indicata dal Comune. La
richiesta di documentazione integrativa non  puo'  essere  reiterata.
Entro  quindici  giorni  dalla  presentazione  della domanda, o della
documentazione integrativa, il responsabile del procedimento richiede
il parere alla Provincia, se ente delegato in materia di agricoltura,
la quale  si  esprime  entro  i  successivi  trenta  giorni.  Decorso
inutilmente  detto  termine,  si prescinde dal parere. Il parere puo'
essere acquisito, entro lo stesso termine, in apposita conferenza  di
servizi,  se  l'ente  delegato  e'  la  Comunita' Montana, in modo da
conseguire contestualmente il parere di  competenza  della  Provincia
con  riferimento  alle  lettere  b) e c) del comma 5. Entro 60 giorni
dalla presentazione della domanda o della documentazione integrativa,
il  responsabile  del  procedimento  trasmette  gli  atti  all'organo
comunale  competente,  il  quale  si  pronuncia  entro  i  successivi
quindici giorni.  Quest'ultimo  termine  e'  innalzato  a  45  giorni
qualora il programma abbia valore di strumento urbanistico attuativo.
Se  l'interessato  presenta  contestualmente al programma le relative
domande di concessione edilizia, il Comune provvede al rilascio entro
trenta giorni dalla  sottoscrizione  della  convenzione  o  dell'atto
d'obbligo di cui al sesto comma.
  6.  L'approvazione del programma costituisce condizione preliminare
per il rilascio  delle  concessioni  o  autorizzazioni  edilizie.  La
realizzazione del programma e' garantita da una apposita convenzione,
o  da  un  atto  d'obbligo unilaterale, da registrare e trascrivere a
spese del  richiedente  e  a  cura  del  Comune,  che  stabilisca  in
particolare l'obbligo per il richiedente:
   a)  di  effettuare  gli  interventi  previsti  dal  programma,  in
relazione ai quali e' richiesta la  realizzazione  di  nuovi  edifici
rurali  o di interventi di cui all'art. 5, quarto comma, lettere a) e
b);
   b) di non modificare la destinazione d'uso agricola degli  edifici
esistenti  o  recuperati  necessari  allo svolgimento delle attivita'
agricole considerate ai sensi del comma 5 lettera a) dell'art.  2,  e
di quelle connesse per il periodo di validita' del programma;
   c)  di  non  modificare  la  destinazione d'uso agricola dei nuovi
edifici rurali eventualmente da realizzare, per almeno 20 anni  dalla
loro ultimazione;
   d)  di  non  alienare  separatamente  dagli  edifici  le superfici
fondiarie alla cui capacita' produttiva gli stessi sono riferiti;
   e)  di  realizzare gli interventi di sistemazione ambientale delle
pertinenze degli edifici eventualmente non piu' utilizzabili  a  fini
agricoli,  cosi'  come  individuate  dalle  convenzioni  o dagli atti
d'obbligo;
   f)  di  prestare  idonee  garanzie  per  la  realizzazione   degli
interventi di cui alle lettere a) ed e);
   g)  di  assoggettarsi  alle  sanzioni in caso di inadempimento. In
ogni caso le sanzioni non devono essere inferiori al  maggior  valore
determinato dalla inadempienza.
  Alle  modifiche  del  programma  previste  dal  comma  4,  dovranno
corrispondere le relative modifiche  alle  convenzioni  o  agli  atti
d'obbligo unilaterali.
  7.  Il  programma  ha  valore di piano attuativo ai sensi e per gli
effetti degli art. 31 e 40, comma 2, della legge regionale 16 gennaio
1995, n. 5, nei casi individuati dagli strumenti urbanistici generali
comunali  ed  e'  corredato  dagli  elaborati  necessari.  Fino  alla
suddetta  individuazione  il  programma  ha  comunque valore di piano
attuativo qualora preveda la realizzazione di nuove abitazioni rurali
per una volumetria superiore ai  600  mc.  attraverso  interventi  di
nuova edificazione o di trasferimenti di volumetrie.
  8.  Il  programma, qualora preveda la realizzazione di strutture di
interesse di piu' aziende agricole, riferite alle  attivita'  di  cui
all'art.   2,   e'   proposto  congiuntamente  da  tutte  le  aziende
interessate o dal legate rappresentante delle stesse. La  convenzione
o  l'atto  d'obbligo unilaterale impegnano contestualmente le aziende
interessate".