Art. 4. Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 64/95 L'art. 4 della legge regionale 64/95 e' cosi' sostituito: "Art. 4. (Programma di miglioramento agricolo ambientale). - 1. Gli interventi di cui al precedente art. 3, fatta eccezione per la realizzazione di annessi agricoli eccedenti le capacita' produttive del fondo di cui al comma 11, nonche' gli interventi di cui ai commi 12 e 13, sono consentiti a seguito dell'approvazione di un programma aziendale di miglioramento agricolo ambientale che metta in evidenza le esigenze di realizzazione degli interventi edilizi o di trasformazione territoriale necessari allo sviluppo aziendale 2. Il programma contiene: a) una descrizione della situazione attuale dell'azienda; b) una descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento dell'attivita' agricole e/o delle attivita' connesse nonche' degli altri interventi previsti per la tutela e la valorizzazione ambientale; c) una descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo nonche' al potenziamento delle strutture produttive; d) l'individuazione degli edifici esistenti e da realizzare e delle relative superfici fondiarie collegate; e) l'individuazione degli edifici presenti nell'azienda ritenuti non piu' necessari e coerenti con le finalita' economiche e strutturali descritte dal programma; f) l'indicazione dei tempi e delle fasi di realizzazione del programma stesso. 3. Il regolamento di attuazione della presente legge puo' contenere ulteriori specifiche in ordine alla redazione del programma. 4. Il programma ha durata pluriennale e comunque non inferiore a 10 anni, e puo' essere modificato su richiesta dell'azienda agricola dopo il primo triennio a scadenze annuali. Il programma puo' essere modificato anche prima di tali scadenze, in applicazione di programmi comunitari, statali e regionali. 5. Il programma e' approvato dal Comune, secondo il procedimento e nei termini indicati nel comma 5-bis, previo parere dell'Ente delegato in materia di agricoltura e foreste. Tale parere consiste: a) nella verifica degli aspetti agronomici e forestali, con riferimento a classi colturali e non a singole colture; b) nella verifica degli aspetti paesistico ambientali e idrogeologici; c) nella verifica di conformita' con il P.T.C., di cui all'art. l6 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5. 5-bis. Il responsabile del procedimento verifica la domanda e provvede, ove occorra, a richiedere all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione, le necessarie integrazioni documentali, da produrre non oltre una congrua scadenza indicata dal Comune. La richiesta di documentazione integrativa non puo' essere reiterata. Entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, o della documentazione integrativa, il responsabile del procedimento richiede il parere alla Provincia, se ente delegato in materia di agricoltura, la quale si esprime entro i successivi trenta giorni. Decorso inutilmente detto termine, si prescinde dal parere. Il parere puo' essere acquisito, entro lo stesso termine, in apposita conferenza di servizi, se l'ente delegato e' la Comunita' Montana, in modo da conseguire contestualmente il parere di competenza della Provincia con riferimento alle lettere b) e c) del comma 5. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda o della documentazione integrativa, il responsabile del procedimento trasmette gli atti all'organo comunale competente, il quale si pronuncia entro i successivi quindici giorni. Quest'ultimo termine e' innalzato a 45 giorni qualora il programma abbia valore di strumento urbanistico attuativo. Se l'interessato presenta contestualmente al programma le relative domande di concessione edilizia, il Comune provvede al rilascio entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione o dell'atto d'obbligo di cui al sesto comma. 6. L'approvazione del programma costituisce condizione preliminare per il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie. La realizzazione del programma e' garantita da una apposita convenzione, o da un atto d'obbligo unilaterale, da registrare e trascrivere a spese del richiedente e a cura del Comune, che stabilisca in particolare l'obbligo per il richiedente: a) di effettuare gli interventi previsti dal programma, in relazione ai quali e' richiesta la realizzazione di nuovi edifici rurali o di interventi di cui all'art. 5, quarto comma, lettere a) e b); b) di non modificare la destinazione d'uso agricola degli edifici esistenti o recuperati necessari allo svolgimento delle attivita' agricole considerate ai sensi del comma 5 lettera a) dell'art. 2, e di quelle connesse per il periodo di validita' del programma; c) di non modificare la destinazione d'uso agricola dei nuovi edifici rurali eventualmente da realizzare, per almeno 20 anni dalla loro ultimazione; d) di non alienare separatamente dagli edifici le superfici fondiarie alla cui capacita' produttiva gli stessi sono riferiti; e) di realizzare gli interventi di sistemazione ambientale delle pertinenze degli edifici eventualmente non piu' utilizzabili a fini agricoli, cosi' come individuate dalle convenzioni o dagli atti d'obbligo; f) di prestare idonee garanzie per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) ed e); g) di assoggettarsi alle sanzioni in caso di inadempimento. In ogni caso le sanzioni non devono essere inferiori al maggior valore determinato dalla inadempienza. Alle modifiche del programma previste dal comma 4, dovranno corrispondere le relative modifiche alle convenzioni o agli atti d'obbligo unilaterali. 7. Il programma ha valore di piano attuativo ai sensi e per gli effetti degli art. 31 e 40, comma 2, della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5, nei casi individuati dagli strumenti urbanistici generali comunali ed e' corredato dagli elaborati necessari. Fino alla suddetta individuazione il programma ha comunque valore di piano attuativo qualora preveda la realizzazione di nuove abitazioni rurali per una volumetria superiore ai 600 mc. attraverso interventi di nuova edificazione o di trasferimenti di volumetrie. 8. Il programma, qualora preveda la realizzazione di strutture di interesse di piu' aziende agricole, riferite alle attivita' di cui all'art. 2, e' proposto congiuntamente da tutte le aziende interessate o dal legate rappresentante delle stesse. La convenzione o l'atto d'obbligo unilaterale impegnano contestualmente le aziende interessate".