Art. 5. Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 64/95 L'art. 5 della legge regionale 64/95 e' cosi' sostituito: "Art. 5. (Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola). - 1. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola sono consentiti gli interventi di manutenzione. 2. Sono inoltre consentiti i seguenti interventi, sempreche' non comportino mutamento della destinazione d'uso agricola: a) restauro e risanamento conservativo; b) ristrutturazione edilizia; c) trasferimenti di volumetrie, nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc di volume ricostruito, nell'ambito degli interventi di cui alle lett. a) e b). 3. Nei casi indicati nel comma 2 sono inoltre ammessi ampliamenti, "una tantum", per le residenze rurali, fino ad un massimo di 100 mc, e per gli annessi di aziende agricole del 10% del volume esistente fino ad un massimo di 300 mc, e comunque entro i limiti dimensionali previsti dallo strumento urbanistico comunale, purche' tali interventi non comportino un aumento delle unita' abitative. 4. Sono consentiti, previa approvazione del programma aziendale di miglioramento agricolo ambientale di cui all'art. 4 e fermo restando il rispetto delle superfici fondiarie minime di cui all'art. 3, commi 2 e 3, gli interventi relativi a: a) ristrutturazioni urbanistiche di cui all'art. 31 della legge agosto 1978, n. 457; b) ampliamenti volumetrici non riconducibili alle fattispecie di cui al terzo comma; c) mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici che fanno parte di aziende agricole di dimensioni superiori a quelle fissate dall'art. 3, comma 2".