Art. 5.
      Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 64/95
 
  L'art. 5 della legge regionale 64/95 e' cosi' sostituito:
  "Art. 5. (Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso
agricola). - 1. Sul patrimonio edilizio  esistente  con  destinazione
d'uso agricola sono consentiti gli interventi di manutenzione.
  2.  Sono  inoltre  consentiti i seguenti interventi, sempreche' non
comportino mutamento della destinazione d'uso agricola:
   a) restauro e risanamento conservativo;
   b) ristrutturazione edilizia;
   c) trasferimenti di volumetrie, nei  limiti  del  10%  del  volume
degli  edifici  aziendali  e  fino  ad un massimo di 600 mc di volume
ricostruito, nell'ambito degli interventi di cui alle lett. a) e b).
  3. Nei casi indicati nel comma 2 sono inoltre ammessi  ampliamenti,
"una  tantum", per le residenze rurali, fino ad un massimo di 100 mc,
e per gli annessi di aziende agricole del 10%  del  volume  esistente
fino  ad un massimo di 300 mc, e comunque entro i limiti dimensionali
previsti  dallo  strumento   urbanistico   comunale,   purche'   tali
interventi non comportino un aumento delle unita' abitative.
  4.  Sono consentiti, previa approvazione del programma aziendale di
miglioramento agricolo ambientale di cui all'art. 4 e fermo  restando
il rispetto delle superfici fondiarie minime di cui all'art. 3, commi
2  e 3, gli interventi relativi a:
   a)  ristrutturazioni  urbanistiche  di cui all'art. 31 della legge
agosto 1978, n. 457;
   b)  ampliamenti  volumetrici non riconducibili alle fattispecie di
cui al terzo comma;
   c) mutamento della destinazione d'uso agricola degli  edifici  che
fanno  parte  di  aziende  agricole  di dimensioni superiori a quelle
fissate dall'art. 3, comma 2".