(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 59
                         del 15 giugno 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
        Obiettivi ed articolazione dell'intervento regionale
 
  1.  Con la presente legge e con i provvedimenti ad essa collegati e
successivi,  la  Regione  disciplina,  in  attuazione   del   decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n.  114,  gli  indirizzi  generali  di
programmazione commerciale e urbanistica della  rete  distributiva  e
gli   interventi  volti  alla  qualificazione  e  allo  sviluppo  del
commercio.
  2. Al fine di rendere, operativo il contenuto della presente  legge
e  di  disciplinare gli altri aspetti della materia che forma oggetto
del decreto legislativo n. 114/1998, il consiglio regionale provvede,
con atto amministrativo da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata
in  vigore  della  presente  legge,  ad  approvare  un  provvedimento
attuativo  contenente gli indirizzi e i criteri per la programmazione
delle medie e grandi strutture  di  vendita,  in  sostituzione  delle
indicazioni  della  deliberazione  del  consiglio  regionale 20 marzo
1984, n. 455 in materia di "indicazioni programmatiche di urbanistica
commerciale" nonche' ulteriore direttive ai  comuni  per  l'esercizio
delle loro funzioni.
  3.  Gli  indirizzi  e criteri di programmazione regionale, hanno la
durata di quattro anni.  A  tal  fine  la  giunta  regionale,  almeno
centoventi  giorni  prima  della  scadenza  del  termine temporale di
programmazione, trasmette al  consiglio  regionale  una  proposta  di
aggiornamento,   tenuto   conto   delle   relazioni  di  monitoraggio
predisposte dall'osservatorio  regionale  del  commercio,  anche  con
riferimento alla fase di programmazione precedente.
  4.  Le  norme  di  programmazione  relative  a  ciascuna fase hanno
efficacia  fino  all'entrata  in   vigore   della   nuova   normativa
programmatoria.    Con  cadenza  biennale,  sulla base di un rapporto
sullo sviluppo della rete distributiva e sullo  stato  di  attuazione
degli  indirizzi e criteri quadriennali di programmazione predisposto
dall'osservatorio regionale del commercio, la giunta  regionale  puo'
sottoporre   al   consiglio   una   proposta   di  aggiornamento  del
provvedimento di cui al precedente comma 2.
  3. I provvedimenti attuativi previsti  dalla  presente  legge  sono
adottati sentite le rappresentanze dei comuni, delle province e delle
camere di commercio, nonche' le organizzazioni dei consumatori, delle
imprese del commercio e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative a livello regionale.