(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 59 del 15 giugno 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Obiettivi ed articolazione dell'intervento regionale 1. Con la presente legge e con i provvedimenti ad essa collegati e successivi, la Regione disciplina, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, gli indirizzi generali di programmazione commerciale e urbanistica della rete distributiva e gli interventi volti alla qualificazione e allo sviluppo del commercio. 2. Al fine di rendere, operativo il contenuto della presente legge e di disciplinare gli altri aspetti della materia che forma oggetto del decreto legislativo n. 114/1998, il consiglio regionale provvede, con atto amministrativo da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad approvare un provvedimento attuativo contenente gli indirizzi e i criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita, in sostituzione delle indicazioni della deliberazione del consiglio regionale 20 marzo 1984, n. 455 in materia di "indicazioni programmatiche di urbanistica commerciale" nonche' ulteriore direttive ai comuni per l'esercizio delle loro funzioni. 3. Gli indirizzi e criteri di programmazione regionale, hanno la durata di quattro anni. A tal fine la giunta regionale, almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine temporale di programmazione, trasmette al consiglio regionale una proposta di aggiornamento, tenuto conto delle relazioni di monitoraggio predisposte dall'osservatorio regionale del commercio, anche con riferimento alla fase di programmazione precedente. 4. Le norme di programmazione relative a ciascuna fase hanno efficacia fino all'entrata in vigore della nuova normativa programmatoria. Con cadenza biennale, sulla base di un rapporto sullo sviluppo della rete distributiva e sullo stato di attuazione degli indirizzi e criteri quadriennali di programmazione predisposto dall'osservatorio regionale del commercio, la giunta regionale puo' sottoporre al consiglio una proposta di aggiornamento del provvedimento di cui al precedente comma 2. 3. I provvedimenti attuativi previsti dalla presente legge sono adottati sentite le rappresentanze dei comuni, delle province e delle camere di commercio, nonche' le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.