Art. 2 Convocazione dell'Osservatorio 1. Il Presidente dell'Osservatorio lo convoca e ne stabilisce l'ordine del giorno. La convocazione e' disposta anche su richiesta dell'assessore regionale alla sanita' o di almeno un quinto dei componenti dell'Osservatorio. 2. La convocazione alle riunioni dell'Osservatorio, recapitata a ciascun componente almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, contiene l'indicazione della data e del luogo della riunione. 3. La convocazione e' accompagnata dalla documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno. 4. All'ordine del giorno possono essere iscritti argomenti aggiuntivi rispetto a quelli indicati nella convocazione di cui al comma 2. L'ordine del giorno integrativo, con la necessaria documentazione, e' trasmesso non oltre quarantotto ore prima della data fissata per la riunione. 5. La trasmissione della documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 avviene preferibilmente mediante posta elettronica certificata (PEC), ovvero mediante posta cartacea con raccomandata A/R.