Art. 2 
 
                   Convocazione dell'Osservatorio 
 
  1. Il Presidente  dell'Osservatorio  lo  convoca  e  ne  stabilisce
l'ordine del giorno. La convocazione e' disposta anche  su  richiesta
dell'assessore regionale alla sanita'  o  di  almeno  un  quinto  dei
componenti dell'Osservatorio. 
  2. La convocazione alle riunioni  dell'Osservatorio,  recapitata  a
ciascun componente almeno dieci giorni prima della data  fissata  per
la riunione, contiene l'indicazione della  data  e  del  luogo  della
riunione. 
  3. La convocazione e' accompagnata  dalla  documentazione  relativa
agli argomenti iscritti all'ordine del giorno. 
  4.  All'ordine  del  giorno  possono  essere   iscritti   argomenti
aggiuntivi rispetto a quelli indicati nella convocazione  di  cui  al
comma  2.  L'ordine  del  giorno  integrativo,  con   la   necessaria
documentazione, e' trasmesso non oltre quarantotto  ore  prima  della
data fissata per la riunione. 
  5. La trasmissione della documentazione di cui ai commi 2,  3  e  4
avviene preferibilmente mediante posta elettronica certificata (PEC),
ovvero mediante posta cartacea con raccomandata A/R.