Art. 12 
 
Inserimento dell'art. 11-bis nella legge provinciale sulle cave 2006 
 
  1. Dopo l'art. 11  della  legge  provinciale  sulle  cave  2006  e'
inserito il seguente: 
  «Art.  11-bis.  (Oggetto  della   concessione   e   contenuti   del
disciplinare)  -  1.  Il  concessionario   dell'attivita'   di   cava
responsabile dello svolgimento dell'attivita' di  coltivazione  e  di
lavorazione dei  materiali  di  cava,  secondo  quanto  previsto  dal
disciplinare di concessione. 
  2. La durata della concessione commisurata al volume del  materiale
da estrarre e  agli  investimenti  necessari  e,  ferma  restando  la
disciplina  in  materia  di  valutazione   dell'impatto   ambientale,
indipendente  dalla  residua  durata  del  programma  di   attuazione
comunale. La durata della concessione non puo'  superare  i  diciotto
anni, comprensivi dell'eventuale  periodo  di  rinnovo  previsto  dal
bando di gara. La concessione non e' prorogabile. 
  3.  Il  disciplinare  di  concessione  regola  i  rapporti  tra  il
concessionario e concedente e, in particolare, gli aspetti economici,
tra cui la determinazione del canone e  l'ammontare  delle  cauzioni,
nel rispetto di quanto  previsto  dall'art.  8,  comma  5,  e  quelli
relativi alle modalita' di svolgimento dell'attivita'. 
  4. Per le cave  di  porfido  disciplinare  di  concessione  prevede
necessariamente: 
    a) il divieto di  trasferimento  della  proprieta',  a  qualsiasi
titolo, del materiale tout-venant, l'obbligo di lavorazione di questo
materiale con ricorso a propri dipendenti e divieto di trasferire  la
proprieta', a qualsiasi titolo, del materiale  di  scarto  risultante
dall'attivita' di cernita a  soggetti  che  si  occupano  di  seconde
lavorazioni del materiale; 
    b) il divieto di  trasferimento  della  proprieta',  a  qualsiasi
titolo, del materiale semilavorato derivante dalla prima  lavorazione
che necessita di una seconda fase di lavorazione per la produzione di
prodotti quali cubetti, binderi e piastrelle, di  seguito  denominato
materiale grezzo, e l'obbligo di esecuzione di questa seconda fase di
lavorazione con ricorso  a  propri  dipendenti,  fatto  salvo  quanto
previsto dalla lettera c); 
    c) la possibilita'  di  trasferire  la  proprieta',  a  qualsiasi
titolo, o di lavorare senza ricorso  ai  propri  dipendenti,  di  una
percentuale di materiale grezzo complessivamente non superiore al  20
per cento del totale, calcolato su base annua; 
    d)  gli  obblighi   e   le   modalita'   di   comunicazione   del
concessionario al comune concedente relativi ai materiali estratti  e
all'utilizzo di questi materiali; 
    e)  quando  il  concessionario  trasferisce  la   proprieta',   a
qualsiasi titolo, del materiale grezzo, secondo quanto previsto dalla
lettera c), l'obbligo e  le  modalita'  di  comunicazione  al  comune
concedente, prima del trasferimento del materiale, delle quantita' di
materiale di cui si trasferisce la proprieta'  e  il  nominativo  del
destinatario del materiale; 
    f) quando il concessionario  lavora  il  materiale  grezzo  senza
ricorso ai propri dipendenti, secondo quanto previsto  dalla  lettera
c), l'obbligo e le modalita' di comunicazione al  comune  concedente,
prima dell'inizio della lavorazione, del  nominativo  dell'incaricato
della lavorazione e della quantita'  di  materiale  affidato  per  la
lavorazione; 
    g) l'obbligo di quantificare i  materiali  e  i  prodotti,  anche
differenziati per tipologia,  risultanti  dall'attivita'  estrattiva,
con ricorso a sistemi, individuati sentiti i comuni e le associazioni
di categoria, idonei  a  determinare  il  peso  degli  stessi,  e  di
comunicare al comune i relativi dati. 
  5. La Giunta provinciale, con propria deliberazione: 
    a) approva un disciplinare tipo, anche differenziato  in  ragione
delle sostanze minerali oggetto di estrazione; 
    b) specifica contenuti previsti dal comma 4 e  formula  le  parti
del disciplinare relative a tali contenuti. 
  6. Le parti del  disciplinare  formulate  ai  sensi  del  comma  5,
lettera b), non possono essere integrate ne'  modificate  dai  comuni
concedenti.»