Art. 12 Inserimento dell'art. 11-bis nella legge provinciale sulle cave 2006 1. Dopo l'art. 11 della legge provinciale sulle cave 2006 e' inserito il seguente: «Art. 11-bis. (Oggetto della concessione e contenuti del disciplinare) - 1. Il concessionario dell'attivita' di cava responsabile dello svolgimento dell'attivita' di coltivazione e di lavorazione dei materiali di cava, secondo quanto previsto dal disciplinare di concessione. 2. La durata della concessione commisurata al volume del materiale da estrarre e agli investimenti necessari e, ferma restando la disciplina in materia di valutazione dell'impatto ambientale, indipendente dalla residua durata del programma di attuazione comunale. La durata della concessione non puo' superare i diciotto anni, comprensivi dell'eventuale periodo di rinnovo previsto dal bando di gara. La concessione non e' prorogabile. 3. Il disciplinare di concessione regola i rapporti tra il concessionario e concedente e, in particolare, gli aspetti economici, tra cui la determinazione del canone e l'ammontare delle cauzioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 5, e quelli relativi alle modalita' di svolgimento dell'attivita'. 4. Per le cave di porfido disciplinare di concessione prevede necessariamente: a) il divieto di trasferimento della proprieta', a qualsiasi titolo, del materiale tout-venant, l'obbligo di lavorazione di questo materiale con ricorso a propri dipendenti e divieto di trasferire la proprieta', a qualsiasi titolo, del materiale di scarto risultante dall'attivita' di cernita a soggetti che si occupano di seconde lavorazioni del materiale; b) il divieto di trasferimento della proprieta', a qualsiasi titolo, del materiale semilavorato derivante dalla prima lavorazione che necessita di una seconda fase di lavorazione per la produzione di prodotti quali cubetti, binderi e piastrelle, di seguito denominato materiale grezzo, e l'obbligo di esecuzione di questa seconda fase di lavorazione con ricorso a propri dipendenti, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c); c) la possibilita' di trasferire la proprieta', a qualsiasi titolo, o di lavorare senza ricorso ai propri dipendenti, di una percentuale di materiale grezzo complessivamente non superiore al 20 per cento del totale, calcolato su base annua; d) gli obblighi e le modalita' di comunicazione del concessionario al comune concedente relativi ai materiali estratti e all'utilizzo di questi materiali; e) quando il concessionario trasferisce la proprieta', a qualsiasi titolo, del materiale grezzo, secondo quanto previsto dalla lettera c), l'obbligo e le modalita' di comunicazione al comune concedente, prima del trasferimento del materiale, delle quantita' di materiale di cui si trasferisce la proprieta' e il nominativo del destinatario del materiale; f) quando il concessionario lavora il materiale grezzo senza ricorso ai propri dipendenti, secondo quanto previsto dalla lettera c), l'obbligo e le modalita' di comunicazione al comune concedente, prima dell'inizio della lavorazione, del nominativo dell'incaricato della lavorazione e della quantita' di materiale affidato per la lavorazione; g) l'obbligo di quantificare i materiali e i prodotti, anche differenziati per tipologia, risultanti dall'attivita' estrattiva, con ricorso a sistemi, individuati sentiti i comuni e le associazioni di categoria, idonei a determinare il peso degli stessi, e di comunicare al comune i relativi dati. 5. La Giunta provinciale, con propria deliberazione: a) approva un disciplinare tipo, anche differenziato in ragione delle sostanze minerali oggetto di estrazione; b) specifica contenuti previsti dal comma 4 e formula le parti del disciplinare relative a tali contenuti. 6. Le parti del disciplinare formulate ai sensi del comma 5, lettera b), non possono essere integrate ne' modificate dai comuni concedenti.»