Art. 14 Inserimento dell'art. 12.1 nella legge provinciale sulle cave 2006 1. Dopo l'art. 12. della legge provinciale sulle cave 2006 e' inserito il seguente: «Art. 12.1. (Individuazione del concessionario per le cave di porfido e bando tipo) - 1. Per le cave di porfido la concessione aggiudicata. mediante il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. L'offerta valutata con riferimento agli aspetti qualitativi, ambientali e sociali connessi all'oggetto della concessione. Tra gli elementi di valutazione dell'offerta sono considerati almeno seguenti: a) il pregio tecnico e le caratteristiche del materiale ottenuto o possesso di marchi aventi le caratteristiche previste dall'art. 23-bis, comma 1; b) il possesso di marchi di qualita' del prodotto con caratteristiche diverse da quelle previste dall'art. 23-bis, comma 1; c) l'impegno dell'offerente a effettuare lavorazioni ulteriori alla seconda che richiedono elevata specializzazione; d) il ricorso a processi di abbattimento della roccia, anche innovativi, che garantiscano un'elevata resa della cava correlata a una bassa produzione di scarti; e) il possesso di certificazioni etiche o ambientali; f) la riduzione dell'impatto ambientale nel processo di lavorazione; g) le caratteristiche del piano sull'occupazione che l'offerente impegna a rispettare; h) le dotazioni, ulteriori rispetto a quelle obbligatorie, volte a garantire un ambiente di lavoro sicuro, salubre e confortevole. 2. Il comune puo' inserire tra gli elementi di valutazione dell'offerta la presenza dell'impresa all'interno del comparto e l'esperienza degli occupati che saranno impiegati nella lavorazione, quando tali requisiti incidono sulla qualita' dell'offerta. 3. Per le cave di porfido la Giunta provinciale, con propria deliberazione: a) stabilisce il peso da attribuire al prezzo e agli elementi previsti dal comma 1, anche attraverso l'individuazione di punteggi minimi e massimi; b) individua le caratteristiche del piano sull'occupazione previsto dal comma 1, lettera g); c) determina i criteri per il calcolo del prezzo unitario a base d'asta; d) determina le modalita' per il calcolo della quantita' minima di volume da estrarre prevista dal progetto di coltivazione ai sensi dell'art. 12, comma 3; e) specifica il contenuto della clausola sociale prevista dall'art. 12, comma 4-bis. 4. Al personale impiegato nelle attivita' oggetto di concessione di cave di porfido sono applicate condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore lapidei e del relativo contratto territoriale integrativo provinciale. 5. La Giunta provinciale approva un bando tipo per l'affidamento della concessione delle cave di porfido. I comuni concedenti non possono integrare ne modificare le parti del bando tipo che riguardano i contenuti previsti dal comma 3, lettere a), b), c), d) ed e).»