Art. 14 
 
 Inserimento dell'art. 12.1 nella legge provinciale sulle cave 2006 
 
  1. Dopo l'art. 12. della  legge  provinciale  sulle  cave  2006  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 12.1. (Individuazione  del  concessionario  per  le  cave  di
porfido e bando tipo) - 1. Per le  cave  di  porfido  la  concessione
aggiudicata. mediante il criterio  dell'offerta  economicamente  piu'
vantaggiosa,   individuata   sulla   base   del   miglior    rapporto
qualità-prezzo.  L'offerta  valutata  con  riferimento  agli  aspetti
qualitativi,  ambientali  e  sociali   connessi   all'oggetto   della
concessione.  Tra  gli  elementi  di  valutazione  dell'offerta  sono
considerati almeno seguenti: 
    a) il pregio tecnico e le caratteristiche del materiale  ottenuto
o possesso di marchi aventi  le  caratteristiche  previste  dall'art.
23-bis, comma 1; 
    b)  il  possesso  di  marchi  di  qualita'   del   prodotto   con
caratteristiche diverse da quelle previste dall'art. 23-bis, comma 1; 
    c) l'impegno dell'offerente a  effettuare  lavorazioni  ulteriori
alla seconda che richiedono elevata specializzazione; 
    d) il ricorso a processi  di  abbattimento  della  roccia,  anche
innovativi, che garantiscano un'elevata resa della cava  correlata  a
una bassa produzione di scarti; 
    e) il possesso di certificazioni etiche o ambientali; 
    f)  la  riduzione  dell'impatto  ambientale   nel   processo   di
lavorazione; 
    g) le caratteristiche del piano sull'occupazione che  l'offerente
impegna a rispettare; 
    h) le dotazioni, ulteriori rispetto a quelle obbligatorie,  volte
a garantire un ambiente di lavoro sicuro, salubre e confortevole. 
  2.  Il  comune  puo'  inserire  tra  gli  elementi  di  valutazione
dell'offerta la presenza  dell'impresa  all'interno  del  comparto  e
l'esperienza degli occupati che saranno impiegati nella  lavorazione,
quando tali requisiti incidono sulla qualita' dell'offerta. 
  3. Per le cave  di  porfido  la  Giunta  provinciale,  con  propria
deliberazione: 
    a) stabilisce il peso da attribuire al  prezzo  e  agli  elementi
previsti dal comma 1, anche attraverso l'individuazione  di  punteggi
minimi e massimi; 
    b)  individua  le  caratteristiche  del  piano   sull'occupazione
previsto dal comma 1, lettera g); 
    c) determina i criteri per il calcolo del prezzo unitario a  base
d'asta; 
    d) determina le modalita' per il calcolo della  quantita'  minima
di volume da estrarre prevista dal progetto di coltivazione ai  sensi
dell'art. 12, comma 3; 
    e)  specifica  il  contenuto  della  clausola  sociale   prevista
dall'art. 12, comma 4-bis. 
  4. Al personale impiegato nelle attivita' oggetto di concessione di
cave di porfido sono applicate condizioni economiche e normative  non
inferiori a quelle previste dal  contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro per il settore lapidei e del relativo  contratto  territoriale
integrativo provinciale. 
  5. La Giunta provinciale approva un bando  tipo  per  l'affidamento
della concessione delle cave di  porfido.  I  comuni  concedenti  non
possono  integrare  ne  modificare  le  parti  del  bando  tipo   che
riguardano i contenuti previsti dal comma 3, lettere a), b),  c),  d)
ed e).»