Art. 15 Inserimento dell'art. 12.2 nella legge provinciale sulle cave 2006 1. Dopo. l'art. 12.1 della legge provinciale sulle cave 2006 e' inserito il seguente: «Art. 12.2. (Individuazione del concessionario per le cave di materiali diversi dal porfido) - 1. Per le cave di materiali diversi dal porfido la concessione aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. L'offerta e' valutata con riferimento agli aspetti qualitativi, ambientali e sociali connessi all'oggetto della concessione. Tra gli elementi di valutazione dell'offerta sono sempre considerate le caratteristiche del piano sull'occupazione che l'offerente si impegna a rispettare e il possesso di certificazioni etiche e ambientali. 2. Il comune concedente puo' richiedere, tra i requisiti di partecipazione alla procedura a evidenza pubblica, che il concorrente sia in possesso di sistemi di gestione aziendale certificati o che abbia particolari competenze specialistiche nelle attivita' di estrazione e scavo dei materiali oggetto della concessione.»