Art. 15 
 
 Inserimento dell'art. 12.2 nella legge provinciale sulle cave 2006 
 
  1. Dopo. l'art. 12.1 della legge provinciale  sulle  cave  2006  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 12.2. (Individuazione  del  concessionario  per  le  cave  di
materiali diversi dal porfido) - 1. Per le cave di materiali  diversi
dal  porfido  la  concessione  aggiudicata   mediante   il   criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, individuata sulla  base
del  miglior  rapporto  qualità-prezzo.  L'offerta  e'  valutata  con
riferimento agli aspetti qualitativi, ambientali e  sociali  connessi
all'oggetto  della  concessione.  Tra  gli  elementi  di  valutazione
dell'offerta sono sempre considerate  le  caratteristiche  del  piano
sull'occupazione  che  l'offerente  si  impegna  a  rispettare  e  il
possesso di certificazioni etiche e ambientali. 
  2. Il  comune  concedente  puo'  richiedere,  tra  i  requisiti  di
partecipazione alla procedura a evidenza pubblica, che il concorrente
sia in possesso di sistemi di gestione aziendale  certificati  o  che
abbia  particolari  competenze  specialistiche  nelle  attivita'   di
estrazione e scavo dei materiali oggetto della concessione.»