Art. 17 
 
  Integrazioni dell'art. 13 della legge provinciale sulle cave 2006 
 
  1. Nel comma 1 dell'art. 13  della  legge  provinciale  sulle  cave
2006, dopo le parole: «oltre a quanto previsto da questa legge»  sono
inserite le seguenti: «per le cave di proprieta' del comune». 
  2. Dopo il comma 2 dell'art. 13 della legge provinciale sulle  cave
2006 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Quando il bene su cui insiste la cava  e'  gravato  da  uso
civico e l'amministrazione separata  di  uso  civico  e'  costituita,
l'amministrazione separata di uso civico partecipa alle  funzioni  di
pianificazione e, salvo diverso accordo con il comune competente  per
territorio, esercita  le  funzioni  che  il  comune  esercita  quando
rilascia la concessione sui beni propri. Ai  fini  di  assicurare  il
coordinamento tra le disposizioni di  questa  legge  e  quelle  della
legge provinciale sugli usi civici 2005, questo comma  si  applica  a
decorrere dalla data individuata dal  regolamento  di  esecuzione  di
questa legge, comunque non  successiva  a  sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del regolamento medesimo, che specifica le funzioni
svolte dalle amministrazioni separate di uso civico, anche in  deroga
a quanto previsto dal comma 2. Il regolamento valorizza le  forme  di
collaborazione tra amministrazioni separate di uso civico,  comuni  e
Provincia  e  disciplina,  in   particolare,   l'individuazione   del
concessionario,  il  rilascio  delle  concessioni,  il   regime   dei
controlli e delle decadenze. Il regolamento e'  approvato  entro  sei
mesi dalla data di entrata in vigore di questa  legge  previa  intesa
con il Consiglio delle autonomie locali e sentita l'associazione piu'
rappresentativa  delle  amministrazioni  separate  di  uso  civico  a
livello provinciale.  Fino  alla  data  individuata  dal  regolamento
continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti.»