Art. 17 Integrazioni dell'art. 13 della legge provinciale sulle cave 2006 1. Nel comma 1 dell'art. 13 della legge provinciale sulle cave 2006, dopo le parole: «oltre a quanto previsto da questa legge» sono inserite le seguenti: «per le cave di proprieta' del comune». 2. Dopo il comma 2 dell'art. 13 della legge provinciale sulle cave 2006 e' inserito il seguente: «2-bis. Quando il bene su cui insiste la cava e' gravato da uso civico e l'amministrazione separata di uso civico e' costituita, l'amministrazione separata di uso civico partecipa alle funzioni di pianificazione e, salvo diverso accordo con il comune competente per territorio, esercita le funzioni che il comune esercita quando rilascia la concessione sui beni propri. Ai fini di assicurare il coordinamento tra le disposizioni di questa legge e quelle della legge provinciale sugli usi civici 2005, questo comma si applica a decorrere dalla data individuata dal regolamento di esecuzione di questa legge, comunque non successiva a sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo, che specifica le funzioni svolte dalle amministrazioni separate di uso civico, anche in deroga a quanto previsto dal comma 2. Il regolamento valorizza le forme di collaborazione tra amministrazioni separate di uso civico, comuni e Provincia e disciplina, in particolare, l'individuazione del concessionario, il rilascio delle concessioni, il regime dei controlli e delle decadenze. Il regolamento e' approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali e sentita l'associazione piu' rappresentativa delle amministrazioni separate di uso civico a livello provinciale. Fino alla data individuata dal regolamento continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti.»