Art. 18 
 
 Modificazioni dell'art. 14 della legge provinciale sulle cave 2006 
 
  1. Nel comma 1 dell'art. 14  della  legge  provinciale  sulle  cave
2006, dopo le parole: «del materiale ivi estratto» sono  inserite  le
seguenti: «, funzionalmente collegati all'attivita': di estrazione  o
di lavorazione autorizzata o concessa». 
  2. Nel comma 1 dell'art. 14 della legge provinciale sulle cave 2006
le parole: «sono escluse le strutture o gli impianti  destinati  alla
trasformazione  del  materiale  medesimo»   sono   sostituite   dalle
seguenti: «sono escluse e sono  autorizzate  ai  sensi  dell'art.  5,
comma 2, lettera a), le  strutture  o  gli  impianti  destinati  alla
trasformazione del materiale medesimo».