Art. 18 Modificazioni dell'art. 14 della legge provinciale sulle cave 2006 1. Nel comma 1 dell'art. 14 della legge provinciale sulle cave 2006, dopo le parole: «del materiale ivi estratto» sono inserite le seguenti: «, funzionalmente collegati all'attivita': di estrazione o di lavorazione autorizzata o concessa». 2. Nel comma 1 dell'art. 14 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: «sono escluse le strutture o gli impianti destinati alla trasformazione del materiale medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «sono escluse e sono autorizzate ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a), le strutture o gli impianti destinati alla trasformazione del materiale medesimo».