Art. 2 
 
 Inserimento dell'art. 1-bis nella legge provinciale sulle cave 2006 
 
  1. Dopo l'art.  1  della  legge  provinciale  sulle  cave  2006  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 1-bis. (Tutela del lavoro nelle cave) - 1. Per le  finalita'.
dell'art. 1, comma 1-bis, questa legge tutela lavoro nelle  attivita'
di coltivazione e  lavorazione  dei  materiali  di  cava,  attraverso
misure volte a garantire i diritti dei lavoratori,  la  salute  e  la
sicurezza sul luogo di lavoro e l'occupazione, quali, in particolare: 
    a) l'introduzione di obblighi di lavorazione con ricorso a propri
dipendenti; 
    b)  l'introduzione  di  obblighi  di  comunicazione  relativi  ai
soggetti che effettuano la seconda lavorazione; 
    c) la necessita di valutare  le  caratteristiche  del  piano  per
l'occupazione e  la  qualita'  dell'ambiente  di  lavoro  nell'ambito
dell'offerta per l'affidamento della concessione; 
    d) l'obbligo di introdurre clausole sociali volte a promuovere la
stabilita occupazionale dei lavoratori  nel  caso  di  aggiudicazione
della concessione a  un  nuovo  concessionario  e  l'applicazione  di
condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dal
contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore lapidei e del
relativo contratto territoriale integrativo provinciale; 
    e) la previsione del pagamento  diretto,  da  parte  del  comune,
degli importi  dovuti  dal  concessionario  per  l'adempimento  degli
obblighi  retributivi  e  contributivi,  con  ricorso  alla  cauzione
prevista dall'art. 12; 
    f)  la  partecipazione  dei  rappresentanti  delle   associazioni
sindacali maggiormente rappresentative nel comitato per lo sviluppo e
la valorizzazione del distretto; 
    g)  l'introduzione  di  specifiche  ipotesi  di  decadenza  della
concessione e dell'autorizzazione in caso di  violazioni  materia  di
lavoro e di salute e sicurezza sul lavoro.»