Art. 20 
 
Modificazioni dell'art. 16-bis della  legge  provinciale  sulle  cave
                                2006 
 
  1. La rubrica dell'art. 16-bis della legge provinciale  sulle  cave
2006 e' sostituita dalla seguente: «Coordinamento con la  valutazione
dell'impatto ambientale e con l'autorizzazione unica territoriale». 
  2. Dopo il comma 1 dell'art. 16-bis della legge  provinciale  sulle
cave 2006 e' inserito il seguente: 
  «1-bis: Fatta eccezione per gli interventi previsti dall'art. 5 non
si applica la disciplina provinciale  in  materia  di  autorizzazione
unica  territoriale  relativamente  ai  provvedimenti  diversi  dalle
autorizzazioni e comunicazioni in  materia  di  ambiente  individuate
dall'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  13
marzo   2013,   n.   59   (Regolamento    recante    la    disciplina
dell'autorizzazione  unica  ambientale  e   la   semplificazione   di
adempimenti  amministrativi  in  materia  ambientale  gravanti  sulle
piccole  e  medie  imprese  e  sugli   impianti   non   soggetti   ad
autorizzazione  integrata  ambientale,  a  norma  dell'art.  23   del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).»