Art. 20 Modificazioni dell'art. 16-bis della legge provinciale sulle cave 2006 1. La rubrica dell'art. 16-bis della legge provinciale sulle cave 2006 e' sostituita dalla seguente: «Coordinamento con la valutazione dell'impatto ambientale e con l'autorizzazione unica territoriale». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 16-bis della legge provinciale sulle cave 2006 e' inserito il seguente: «1-bis: Fatta eccezione per gli interventi previsti dall'art. 5 non si applica la disciplina provinciale in materia di autorizzazione unica territoriale relativamente ai provvedimenti diversi dalle autorizzazioni e comunicazioni in materia di ambiente individuate dall'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).»