Art. 21 
 
 Modificazioni dell'art. 19 della legge provinciale sulle cave 2006 
 
  1. Nel comma 1 dell'art. 19 della legge provinciale sulle cave 2006
le parole: «il comune assegna» sono sostituite dalle seguenti: «e  la
mancata  coltivazione  compromette   la   coltivazione   delle   aree
limitrofe, il comune avoca il giacimento assegnando». 
  2. Il comma 4 dell'art. 19 della legge provinciale sulle cave  2006
sostituto dal seguente: 
  «4.  Non  appena  incassate  le  somme  necessarie,  attraverso  la
riscossione  dei  canoni,  il  comune  corrisponde  al   proprietario
dell'area soprastante giacimento avocato valore degli impianti e  del
materiale estratto disponibile presso la cava. In seguito  il  comune
riconosce   annualmente   al   proprietario   dell'area   soprastante
giacimento avocato il 60 per cento del canone annuo incassato.»