Art. 21 Modificazioni dell'art. 19 della legge provinciale sulle cave 2006 1. Nel comma 1 dell'art. 19 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: «il comune assegna» sono sostituite dalle seguenti: «e la mancata coltivazione compromette la coltivazione delle aree limitrofe, il comune avoca il giacimento assegnando». 2. Il comma 4 dell'art. 19 della legge provinciale sulle cave 2006 sostituto dal seguente: «4. Non appena incassate le somme necessarie, attraverso la riscossione dei canoni, il comune corrisponde al proprietario dell'area soprastante giacimento avocato valore degli impianti e del materiale estratto disponibile presso la cava. In seguito il comune riconosce annualmente al proprietario dell'area soprastante giacimento avocato il 60 per cento del canone annuo incassato.»