Art. 22 
 
 Modificazioni dell'art. 21 della legge provinciale sulle cave 2006 
 
  Nel comma 2 dell'art. 21 della legge provinciale sulle cave 2006 le
parole:   «Contro   le   determinazioni   in   materia   di    tutela
paesaggistico-ambientale  e  di  vincolo  idrogeologico  rese»   sono
sostituite dalle seguenti: «Contro  i  provvedimenti  in  materia  di
tutela paesaggistico-ambientale e di vincolo idrogeologico resi». 
  2. Nel comma 2 dell'art. 21 della legge provinciale sulle cave 2006
le parole: «comprendente le determinazioni  di  cui  all'art.  9.  La
Giunta provinciale si pronuncia sul ricorso previa  acquisizione  dei
pareri previsti dall'art. 101 della legge provinciale n. 22 del  1991
e dall'art. 32, secondo comma, della  legge  provinciale  n.  48  del
1978.» sono sostituite dalle seguenti: «comprendente i  provvedimenti
previsti dall'art. 9. La Giunta provinciale si pronuncia sul  ricorso
contro i provvedimenti in materia di tutela  paesaggistico-ambientale
previa acquisizione del parere previsto dall'art. 70, comma 4,  della
legge provinciale per il governo del territorio 2015.»