Art. 29 
 
Inserimento dell'art. 27-bis nella legge provinciale sulle cave 2006 
 
  1. Dopo l'art. 27  della  legge  provinciale  sulle  cave  2006  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 27-bis.  (Verifiche  retributive  e  contributive)  -  1.  La
struttura  provinciale  competente  in  materia  di  lavoro  verifica
l'effettiva corresponsione retribuzioni ai lavoratori dipendenti  dei
titolari di autorizzazioni o  concessioni,  secondo  quanto  previsto
dall'art. 27-ter. 
  2. I comuni verificano periodicamente la  regolarita'  contributiva
dei titolari di autorizzazioni o  concessioni  mediante  acquisizione
del documento unico di regolarita' contributiva (DURC).»