Art. 30 Inserimento dell'art. 27-ter nella legge provinciale sulle cave 2006 1. Dopo l'art. 27-bis della legge provinciale sulle cave 2006 e' inserito il seguente: «Art. 27-ter. (Modalita' di esercizio dell'attivita' di vigilanza e controllo) 1. Per valutare contestualmente i profili attinenti alla salute, alla sicurezza, alla tutela dell'ambiente e del lavoro e al rispetto dell'autorizzazione o della concessione e dei relativi disciplinari, le strutture provinciali competenti in materia di vigilanza e controllo ai sensi degli articoli 27 e 27-bis e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari operano in modo coordinato o congiunto, quando cio' e' compatibile con la natura dei controlli. A tal fine la Giunta provinciale approva, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, una deliberazione recante gli indirizzi relativi alle modalita' e ai criteri di svolgimento dei controlli. Sulla base di questa deliberazione, la Giunta provinciale approva annualmente un programma dei controlli delle attivita' ricerca, di coltivazione e di lavorazione dei materiali di cava, tenuto conto degli esiti dei controlli svolti negli anni precedenti e dei dati raccolti ed elaborati ai sensi dell'art. 1-quater, comma 5. 2. Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate nel rispetto delle direttive adottate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 4 (Razionalizzazione e semplificazione dei controlli sulle imprese) della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10, e delle vigenti norme di settore, e in raccordo con le attivita' svolte dalla cabina di regia istituita ai sensi dell'art. 7 (Sistema integrato provinciale della vigilanza territoriale ed ambientale) della legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4.»