Art. 30 
 
Inserimento dell'art. 27-ter nella legge provinciale sulle cave 2006 
 
  1. Dopo l'art. 27-bis della legge provinciale sulle  cave  2006  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 27-ter. (Modalita' di esercizio dell'attivita' di vigilanza e
controllo) 1. Per valutare contestualmente i profili  attinenti  alla
salute, alla sicurezza, alla tutela dell'ambiente e del lavoro  e  al
rispetto dell'autorizzazione  o  della  concessione  e  dei  relativi
disciplinari, le  strutture  provinciali  competenti  in  materia  di
vigilanza e controllo ai sensi degli articoli 27 e 27-bis e l'Azienda
provinciale per i servizi  sanitari  operano  in  modo  coordinato  o
congiunto, quando cio' e' compatibile con la natura dei controlli.  A
tal  fine  la  Giunta  provinciale  approva,  previo   parere   della
competente commissione  permanente  del  Consiglio  provinciale,  una
deliberazione recante gli indirizzi  relativi  alle  modalita'  e  ai
criteri  di  svolgimento  dei  controlli.  Sulla   base   di   questa
deliberazione, la Giunta provinciale approva annualmente un programma
dei  controlli  delle  attivita'  ricerca,  di  coltivazione   e   di
lavorazione dei materiali di  cava,  tenuto  conto  degli  esiti  dei
controlli svolti  negli  anni  precedenti  e  dei  dati  raccolti  ed
elaborati ai sensi dell'art. 1-quater, comma 5. 
  2. Le funzioni di vigilanza e  di  controllo  sono  esercitate  nel
rispetto delle direttive adottate dalla Giunta provinciale  ai  sensi
dell'art. 4 (Razionalizzazione e semplificazione dei controlli  sulle
imprese) della legge provinciale 31  maggio  2012,  n.  10,  e  delle
vigenti norme di settore, e in raccordo con le attivita' svolte dalla
cabina di regia istituita ai sensi  dell'art.  7  (Sistema  integrato
provinciale della vigilanza territoriale ed ambientale)  della  legge
provinciale 3 aprile 2009, n. 4.»