Art. 33 Sostituzione dell'art. 29 della legge provinciale sulle cave 2006 1. L'art. 29 della legge provinciale sulle cave 2006 e' sostituito dal seguente: «Art. 29. (Sanzioni e provvedimenti di sospensione dei lavori) - 1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, e ferme restando le altre sanzioni previste dalla normativa vigente, per le violazioni di questa legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative: a) da 1.000 a 6.000 euro per chi intraprende attivita' di coltivazione di cave o di realizzazione di discariche per scarti derivanti estrattiva del porfido senza la prescritta autorizzazione o concessione all'interno di aree estrattive individuate dal piano cave; in tal caso il comune ordina la sospensione immediata dei lavori; b) da 1.500 a 9.000 euro per ogni violazione tra le seguenti: 1) in caso di concessione: trasferimento della proprieta', a qualsiasi titolo, o lavorazione senza ricorso ai propri dipendenti del materiale tout-venant o trasferimento della proprieta', a qualsiasi titolo, del materiale di scarto risultante dall'attivita' di cernita a soggetti che si occupano di seconde lavorazioni del materiale; 2) in caso di concessione: trasferimento della proprieta', a qualsiasi titolo, o lavorazione senza ricorso ai propri dipendenti di una percentuale di materiale grezzo complessivamente superiore alla percentuale prevista da questa legge, calcolata su base annua; 3) in caso di autorizzazione: violazione dell'art. 7, comma 3; c) da 1.000 a 6.000 euro per ogni violazione, esclusa l'ultima - che determina la decadenza ai sensi dell'art. 28 -, degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 11-bis, comma 4, lettere d), e) e f); la sanzione non e' irrogata se, nel termine di quindici giorni dalla diffida ad adempiere da parte del comune, il titolare della concessione adempie all'obbligo di comunicazione; d) da 750 a 4.500 euro per ogni violazione dell'obbligo di comunicare al comune i dati previsti dall'art. 11-bis, comma 4, lettera g); e) da 300 a 1.800 euro per: 1) l'installazione o la realizzazione di impianti o strutture indicati nell'art. 14 senza l'autorizzazione ivi prevista o in difformita' da essa, o per l'utilizzo degli impianti oltre i limiti consentiti; 2) il mancato inoltro dello stato di fatto ai sensi dell'art. 17-bis; la sanzione non irrogata se, nel termine di trenta giorni dalla diffida ad adempiere da parte della Provincia, il titolare della concessione o dell'autorizzazione adempie all'obbligo di inoltro; f) da 750 a 4.500 euro per il mancato rispetto del progetto di coltivazione o di norme tecniche di carattere minerario contenute nei disciplinari di autorizzazione e di concessione, diverse da quelle previste dalle lettere da b) ad e); g) da 2.000 a 12.000 euro per il mancato rispetto del progetto di coltivazione, quando il mancato rispetto comporta grave pregiudizio per la razionale coltivazione dei giacimenti o comporta l'escavazione fuori progetto per un volume superiore a 3.000 metri cubi. 2. Nel caso di irrogazione delle sanzioni previste dal comma 1, lettere b), d) ed f), se il soggetto sanzionato paga entro dieci giorni dalla notifica dell'accertamento, la sanzione e ridotta del 30 per cento rispetto al pagamento in misura ridotta ai sensi della legge n. 689 del 1981. 3. All'accertamento delle infrazioni provvedono i funzionari della struttura provinciale competente in materia mineraria, ferme restando le funzioni di vigilanza e controllo del comune ai sensi dell'art. 27, comma 3. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'art. 18 della legge n. 689 del 1981 spettano alla struttura provinciale competente in materia mineraria. 4. Il comune trasmette alla struttura provinciale competente in materia mineraria le diffide previste da quest'articolo e comunica ad essa mancato adempimento, in seguito alla diffida, dell'obbligo di comunicazione previsto dal comma 1, lettera c).»