Art. 33 
 
  Sostituzione dell'art. 29 della legge provinciale sulle cave 2006 
 
  1. L'art. 29 della legge provinciale sulle cave 2006 e'  sostituito
dal seguente: 
  «Art. 29. (Sanzioni e provvedimenti di sospensione dei lavori) - 1.
Ferma restando l'applicazione  delle  sanzioni  penali  se  il  fatto
costituisce reato, e ferme restando le altre sanzioni previste  dalla
normativa vigente, per le violazioni di questa legge si applicano  le
seguenti sanzioni amministrative: 
    a) da 1.000  a  6.000  euro  per  chi  intraprende  attivita'  di
coltivazione di cave o di  realizzazione  di  discariche  per  scarti
derivanti estrattiva del porfido senza la prescritta autorizzazione o
concessione all'interno di  aree  estrattive  individuate  dal  piano
cave; in tal caso il  comune  ordina  la  sospensione  immediata  dei
lavori; 
    b) da 1.500 a 9.000 euro per ogni violazione tra le seguenti: 
      1) in caso di concessione: trasferimento  della  proprieta',  a
qualsiasi titolo, o lavorazione senza ricorso  ai  propri  dipendenti
del  materiale  tout-venant  o  trasferimento  della  proprieta',   a
qualsiasi titolo, del materiale di scarto  risultante  dall'attivita'
di cernita a soggetti che si  occupano  di  seconde  lavorazioni  del
materiale; 
      2) in caso di concessione: trasferimento  della  proprieta',  a
qualsiasi titolo, o lavorazione senza ricorso ai propri dipendenti di
una percentuale di materiale grezzo complessivamente  superiore  alla
percentuale prevista da questa legge, calcolata su base annua; 
      3) in caso di autorizzazione: violazione dell'art. 7, comma 3; 
    c) da 1.000 a 6.000 euro per ogni violazione, esclusa l'ultima  -
che determina la decadenza ai sensi dell'art. 28 -, degli obblighi di
comunicazione previsti dall'art. 11-bis, comma 4, lettere  d),  e)  e
f); la sanzione non e' irrogata se, nel termine  di  quindici  giorni
dalla diffida ad adempiere da parte del  comune,  il  titolare  della
concessione adempie all'obbligo di comunicazione; 
    d) da 750 a  4.500  euro  per  ogni  violazione  dell'obbligo  di
comunicare al comune i  dati  previsti  dall'art.  11-bis,  comma  4,
lettera g); 
    e) da 300 a 1.800 euro per: 
      1) l'installazione o la realizzazione di impianti  o  strutture
indicati nell'art.  14  senza  l'autorizzazione  ivi  prevista  o  in
difformita' da essa, o per l'utilizzo degli impianti oltre  i  limiti
consentiti; 
      2) il mancato inoltro dello stato di fatto ai  sensi  dell'art.
17-bis; la sanzione non irrogata se, nel  termine  di  trenta  giorni
dalla diffida ad adempiere da  parte  della  Provincia,  il  titolare
della  concessione  o  dell'autorizzazione  adempie  all'obbligo   di
inoltro; 
    f) da 750 a 4.500 euro per il mancato rispetto  del  progetto  di
coltivazione o di norme tecniche di carattere minerario contenute nei
disciplinari di autorizzazione e di concessione,  diverse  da  quelle
previste dalle lettere da b) ad e); 
    g) da 2.000 a 12.000 euro per il mancato rispetto del progetto di
coltivazione, quando il mancato rispetto comporta  grave  pregiudizio
per la razionale coltivazione dei giacimenti o comporta l'escavazione
fuori progetto per un volume superiore a 3.000 metri cubi. 
  2. Nel caso di irrogazione delle sanzioni  previste  dal  comma  1,
lettere b), d) ed f), se il  soggetto  sanzionato  paga  entro  dieci
giorni dalla notifica dell'accertamento, la sanzione e ridotta del 30
per cento rispetto al pagamento in  misura  ridotta  ai  sensi  della
legge n. 689 del 1981. 
  3. All'accertamento delle infrazioni provvedono i funzionari  della
struttura provinciale competente in materia mineraria, ferme restando
le funzioni di vigilanza e controllo del comune  ai  sensi  dell'art.
27, comma 3. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e  dell'ordinanza
di archiviazione previste dall'art. 18 della legge n.  689  del  1981
spettano alla struttura provinciale competente in materia mineraria. 
  4. Il comune trasmette alla  struttura  provinciale  competente  in
materia mineraria le diffide previste da quest'articolo e comunica ad
essa mancato adempimento, in seguito alla  diffida,  dell'obbligo  di
comunicazione previsto dal comma 1, lettera c).»