Art. 36 
 
 Modificazioni dell'art. 33 della legge provinciale sulle cave 2006 
 
  1. Nel comma 5 dell'art. 33. della  legge  provinciale  sulle  cave
2006, dopo le parole: «il comune provvede» sono inserite le seguenti:
«, entro il 31 dicembre 2017,». 
  2. Alla fine del comma 5  dell'art.  33.  della  legge  provinciale
sulle cave 2006 sono inserite le  parole:  «Il  termine  previsto  da
questo comma e' perentorio. In  caso  di  mancato  aggiornamento  nel
termine previsto  da  questo  comma,  la  Provincia  esercita  potere
sostitutivo ai sensi dell'art. 28-bis.» 
  3. Il comma 5-bis dell'art. 33 della legge provinciale  sulle  cave
2006 e' sostituito dal seguente: 
  «5-bis. Oltre ai casi previsti dall'art.  34-ter  la  decadenza  e'
dichiarata: 
    a) per le cave di porfido, quando per  tre  anni  consecutivi  la
quantita'  di  materiale  estratto  annualmente  dal   concessionario
inferiore al 40 per cento della media annua calcolata con riferimento
al volume di  materiale  da  coltivare  stabilito  nel  provvedimento
previsto dal comma 1, con la procedura prevista dall'art.  28,  comma
4; la decadenza non e' dichiarata quando il concessionario  e'  stato
motivatamente autorizzato dalla Giunta  provinciale  a  estrarre  una
quantita' inferiore al 40 per cento della media annua; 
    b)  quando  la  ridotta  attivita'  estrattiva   compromette   la
coltivazione delle cave presenti in aree limitrofe, previa diffida ad
adempiere; decorso inutilmente il termine per l'adempimento il comune
dichiara la decadenza entro sessanta giorni; 
    c)  quando  il  concessionario  riduce  i  livelli  occupazionali
previsti da quest'articolo o, fino all'individuazione dei livelli  ai
sensi del comma 5, riduce numero di  occupati,  fatta  eccezione  per
l'ipotesi in cui la  riduzione  avviene  in  ragione  di  motivate  e
dimostrabili  difficolta'  economiche  del   concessionario,   previo
confronto ,con le organizzazioni sindacali; in quest'ultimo  caso  il
concessionario comunica tempestivamente al comune la riduzione  e  le
ragioni che la giustificano; quando i soggetti coinvolti lo ritengono
opportuno  il  comune  puo'  partecipare  al  confronto;  quando   il
concessionario riduce i livelli occupazionali o il numero di occupati
senza il confronto con le organizzazioni sindacali o  in  difformita'
all'esito del confronto, il comune lo diffida ad avviare il confronto
o a rispettarne  l'esito  e,  decorsi  inutilmente  sessanta  giorni,
dichiara la decadenza.»