Art. 38 
 
Inserimento dell'art. 34-bis nella legge provinciale sulle cave 2006 
 
  1. Dopo l'art. 34  della  legge  provinciale  sulle  cave  2006  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 34-bis. (Disposizioni transitorie relative alle concessioni e
alle autorizzazioni gia' rilasciate) - 1.  Alle  concessioni  e  alle
autorizzazioni gia' rilasciate alla data  di  entrata  in  vigore  di
quest'articolo, se non  diversamente  previsto  da  questo  capo,  si
applica quanto previsto da questa legge. Rientrano tra le concessioni
gia' rilasciate alla data di  entrata  in  vigore  di  quest'articolo
anche  le  concessioni  previste  dall'art.   33,   indipendentemente
dall'adozione del provvedimento di aggiornamento  previsto  dall'art.
33, comma 5. 
  2. Alle concessioni riguardanti cave  di  porfido  gia'  rilasciate
alla data di entrata in vigore  di  quest'articolo  si  applicano  il
divieto di trasferimento della proprieta', a  qualsiasi  titolo,  del
materiale tout-venant, l'obbligo di lavorazione di tale materiale con
ricorso a propri dipendenti e divieto di trasferire la proprieta',  a
qualsiasi titolo, del materiale di scarto  risultante  dall'attivita'
di cernita a soggetti che si  occupano  di  seconde  lavorazioni  del
materiale. 
  3. Per le cave di porfido i  disciplinari  delle  concessioni  gia'
rilasciate alla data di entrata  in  vigore  di  quest'articolo  sono
modificati per prevedere: 
    a) l'obbligo di quantificare i  materiali  e  i  prodotti,  anche
differenziati per tipologia, risultanti  estrattiva,  con  ricorso  a
sistemi, individuati sentiti i comuni e le associazioni di categoria,
idonei a determinare il peso,  nonche'  di  comunicare  al  comune  i
relativi dati; 
    b) il divieto di trasferire la proprieta',  a  qualsiasi  titolo,
del materiale grezzo e l'obbligo di lavorare il materiale grezzo  con
ricorso a propri dipendenti, secondo quanto previsto dal comma 4; 
    c) quando, nei casi previsti dalla  deliberazione  attuativa  del
comma 4, non e' richiesta la lavorazione  del  materiale  grezzo  con
propri dipendenti, l'obbligo di  ricorrere  per  la  lavorazione  del
materiale  grezzo  a  contratti   che   prevedono   la   solidarieta'
retributiva  e  contributiva  del  concessionario,   secondo   quanto
previsto dal comma 4; 
    d) l'obbligo e le modalita' per comunicare al comune concedente i
materiali estratti e l'utilizzo di questi materiali; 
    e)  quando  il  concessionario  trasferisce  la   proprieta',   a
qualsiasi titolo, del materiale grezzo, l'obbligo  di  comunicare  al
comune  concedente,  prima  del  trasferimento  del   materiale,   le
quantita'  di  materiale  di  cui  si  trasferisce  la  proprieta'  e
nominativo del destinatario del materiale; 
    f) quando il concessionario  lavora  il  materiale  grezzo  senza
ricorso ai propri  dipendenti,  l'obbligo  di  comunicare  al  comune
concedente,  prima  dell'inizio  della  lavorazione,  il   nominativo
dell'incaricato  della  lavorazione  e  la  quantita'  di   materiale
affidato per la lavorazione. 
  4. La Giunta provinciale, con  propria  deliberazione,  stabilisce,
anche in modo differenziato in ragione degli investimenti necessari e
della durata residua della concessione, la  data  a  decorrere  dalla
quale si applicano gli obblighi previsti dal comma 3, lettera  b),  e
la quantita' percentuale di materiale calcolata  su  base  annua  cui
questi obblighi si applicano. La deliberazione specifica  le  ipotesi
in cui,  in  ragione  dell'eccessiva  onerosita'  degli  investimenti
richiesti rispetto alla durata residua della concessione, si  applica
l'obbligo di lavorazione con ricorso a  contratti  che  prevedono  la
solidarieta' retributiva e  contributiva  in  luogo  dell'obbligo  di
lavorazione con propri dipendenti. La  deliberazione,  inoltre,  puo'
specificare i contenuti degli obblighi previsti da  quest'articolo  e
le loro modalita' di adempimento. Si applica l'art. 12.3. 
  5. I disciplinari sono modificati o integrati ai sensi del comma  1
e trasmessi ai concessionari  per  la  sottoscrizione  entro  termine
perentorio di quattro  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  di
quest'articolo; essi prevedono che gli obblighi stabiliti  dal  comma
3, lettere a), d), e) ed f), si applichino  decorsi  due  mesi  dalla
sottoscrizione del disciplinare, e che  gli  obblighi  stabiliti  dal
comma 3, lettere b) e c), si applichino nei termini individuati dalla
Giunta provinciale con la deliberazione prevista dal comma 4. 
  6. In  caso  di  mancata  modifica  dei  disciplinari  nel  termine
previsto dal comma 5 si applica l'art. 28-bis. 
  7. In caso di mancata sottoscrizione da  parte  del  concessionario
entro trenta giorni dal ricevimento  del  disciplinare  modificato  e
integrato ai sensi del comma 3, il comune dichiara la decadenza della
concessione con la procedura prevista dall'art. 28, comma 5. 
  8. Le previsioni di questa legge relativa  alle  autorizzazioni  si
applicano direttamente alle stesse, anche in deroga a quanto previsto
dai disciplinari di autorizzazione. 
  9. La Giunta provinciale, su proposta della commissione tecnica per
la determinazione dei canoni, puo' prevedere che i concessionari  che
lavorano materiale grezzo con ricorso a  propri  dipendenti  per  una
percentuale annua pari almeno all'80  per  cento  corrispondano,  per
l'anno di riferimento, il canone di concessione nella misura  ridotta
definita dalla Giunta.»