Art. 39 
 
Inserimento dell'art. 34-ter nella legge provinciale sulle cave 2006 
 
  1. Dopo l'art. 34-bis della legge provinciale sulle  cave  2006  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 34-ter. (Controlli, decadenze e sanzioni per le concessioni e
le  autorizzazioni  gia'  rilasciate)  -  1.  Con  riferimento   alle
concessioni gia'  rilasciate  alla  data  di  entrata  in  vigore  di
quest'articolo,  quando  il  titolare  della  concessione  lavora  il
materiale grezzo senza ricorso a propri dipendenti ai sensi dell'art.
34-bis, comma 3, lettera c), i  controlli  in  materia  di  lavoro  e
sicurezza previsti dagli articoli 27 e 27-bis sono svolti  anche  nei
confronti dei soggetti che effettuano la  lavorazione  del  materiale
grezzo, con le modalita' previste dall'art. 27-ter. 
  2. L'art. 28, relativo alle ipotesi di decadenza,  si  applica  con
riferimento alle violazioni compiute  dopo  la  data  di  entrata  in
vigore di quest'articolo. 
  3. Alle concessioni gia' rilasciate alla data di entrata in  vigore
di quest'articolo si applicano le decadenze stabilite  dall'art.  28,
con riferimento  ai  termini  e  alle  percentuali  definite  con  la
deliberazione della Giunta  provinciale  prevista  dall'art.  34-bis,
comma 4, e ai contenuti delle comunicazioni eventualmente specificati
ai  sensi  del  medesimo  comma.  La  decadenza   della   concessione
dichiarata, inoltre, quando il concessionario stipula  contratti  per
la  lavorazione  del  materiale  grezzo  che  non  prevedono  la  sua
solidarieta' retributiva  e  contributiva,  secondo  quanto  previsto
dall'art. 34-bis, con la procedura prevista dall'art. 28, comma 5. 
  4. Quando  il  concessionario  lavora  il  materiale  grezzo  senza
ricorso a propri dipendenti  ai  sensi  dell'art.  34-bis,  comma  3,
lettera c), ai fini della pronuncia  della  scadenza  si  considerano
anche  le  violazioni  degli  obblighi  retributivi  o   contributivi
compiute dal soggetto  che  contrae  con  il  concessionario  per  la
lavorazione  del  materiale,  se   la   violazione   non   e'   stata
regolarizzata dal concessionario. 
  5. Alle concessioni gia' rilasciate alla data di entrata in  vigore
di quest'articolo si applicano le sanzioni  stabilite  dall'art.  29,
con riferimento  ai  termini  e  alle  percentuali  definite  con  la
deliberazione della Giunta  provinciale  prevista  dall'art.  34-bis,
comma 4, e ai contenuti delle comunicazioni eventualmente specificati
ai sensi del medesimo comma. 
  6. Alle violazioni commesse prima della data di entrata  in  vigore
di quest'articolo continuano ad applicarsi le sanzioni  vigenti  alla
data in cui stato commesso il fatto.»