Art. 39 Inserimento dell'art. 34-ter nella legge provinciale sulle cave 2006 1. Dopo l'art. 34-bis della legge provinciale sulle cave 2006 e' inserito il seguente: «Art. 34-ter. (Controlli, decadenze e sanzioni per le concessioni e le autorizzazioni gia' rilasciate) - 1. Con riferimento alle concessioni gia' rilasciate alla data di entrata in vigore di quest'articolo, quando il titolare della concessione lavora il materiale grezzo senza ricorso a propri dipendenti ai sensi dell'art. 34-bis, comma 3, lettera c), i controlli in materia di lavoro e sicurezza previsti dagli articoli 27 e 27-bis sono svolti anche nei confronti dei soggetti che effettuano la lavorazione del materiale grezzo, con le modalita' previste dall'art. 27-ter. 2. L'art. 28, relativo alle ipotesi di decadenza, si applica con riferimento alle violazioni compiute dopo la data di entrata in vigore di quest'articolo. 3. Alle concessioni gia' rilasciate alla data di entrata in vigore di quest'articolo si applicano le decadenze stabilite dall'art. 28, con riferimento ai termini e alle percentuali definite con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'art. 34-bis, comma 4, e ai contenuti delle comunicazioni eventualmente specificati ai sensi del medesimo comma. La decadenza della concessione dichiarata, inoltre, quando il concessionario stipula contratti per la lavorazione del materiale grezzo che non prevedono la sua solidarieta' retributiva e contributiva, secondo quanto previsto dall'art. 34-bis, con la procedura prevista dall'art. 28, comma 5. 4. Quando il concessionario lavora il materiale grezzo senza ricorso a propri dipendenti ai sensi dell'art. 34-bis, comma 3, lettera c), ai fini della pronuncia della scadenza si considerano anche le violazioni degli obblighi retributivi o contributivi compiute dal soggetto che contrae con il concessionario per la lavorazione del materiale, se la violazione non e' stata regolarizzata dal concessionario. 5. Alle concessioni gia' rilasciate alla data di entrata in vigore di quest'articolo si applicano le sanzioni stabilite dall'art. 29, con riferimento ai termini e alle percentuali definite con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'art. 34-bis, comma 4, e ai contenuti delle comunicazioni eventualmente specificati ai sensi del medesimo comma. 6. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore di quest'articolo continuano ad applicarsi le sanzioni vigenti alla data in cui stato commesso il fatto.»