Art. 4 
 
Inserimento dell'art. 1-quater nella  legge  provinciale  sulle  cave
                                2006 
 
  1. Dopo l'art. 1-ter della legge provinciale  sulle  cave  2006  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 1-quater (Funzioni di governo del settore minerario) - 1. Per
il perseguimento delle finalita' dell'art. 1, la  Provincia  esercita
un  ruolo  di  governo   del   settore   minerario,   attraverso   la
pianificazione,  l'indirizzo   e   il   controllo   delle   attivita'
estrattive, e favorisce coordinamento dei comuni, dei privati e degli
altri soggetti coinvolti nell'esercizio dell'attivita' mineraria. 
  2. Nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 1 la  Provincia
si avvale anche della propria societa' strumentale Trentino  sviluppo
S.p.a.,  secondo  quanto  previsto  da  questa  legge,  e   valorizza
l'apporto  dei  lavoratori  e   delle   imprese,   anche   attraverso
riconoscimento del distretto del porfido e delle  pietre  trentine  e
l'istituzione del comitato per lo sviluppo e  la  valorizzazione  del
distretto,  con  funzioni  di  proposta  e  d'indirizzo   dell'azione
provinciale. 
  3. I comuni  partecipano  alla  pianificazione  e  al  governo  del
settore minerario, attuano  gli  indirizzi  provinciali,  adottano  i
provvedimenti  amministrativi  necessari  per   assicurare   corretto
esercizio delle attivita' di cava, secondo quanto previsto da  questa
legge. I  comuni  coordinano  la  loro  azione  anche  attraverso  la
gestione associata delle attivita' di cava prevista  dall'art.  9-ter
della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3  (Norme  in  materia  di
governo dell'autonomia del Trentino). 
  4.  In  applicazione  del  principio  di  leale  collaborazione,  i
soggetti che partecipano al governo del settore  minerario  cooperano
anche attraverso  la  condivisione  delle  informazioni  e  dei  dati
posseduti, nel rispetto della disciplina statale in materia di tutela
della riservatezza, per assicurare la massima efficienza, efficacia e
razionalita' dell'azione di governo e di  controllo  delle  attivita'
estrattive. 
  5. Per orientare le funzioni di governo e di controllo previste dal
comma 1 la Provincia assicura l'acquisizione e l'elaborazione di dati
relativi all'estrazione, alla commercializzazione, all'utilizzo, alle
produzioni e agli addetti alle  lavorazioni  nel  settore  minerario,
secondo quanto stabilito  dall'art.  7  della  legge  provinciale  23
ottobre 2014, n. 9 (Riordino dell'attivita' statistica  e  disciplina
del  sistema  statistico  provinciale.  Modificazioni   della   legge
provinciale n. 13 del 2009, in  materia  di  promozione  di  prodotti
agricoli a basso impatto ambientale, e della  legge  provinciale  sui
lavori pubblici 1993).»