Art. 41 Inserimento dell'art. 34-quinquies nella legge provinciale sulle cave 2006 1. Dopo l'art. 34-quater della legge provinciale sulle cave 2006 e' inserito il seguente: «Art. 34-quinquies. (Disposizioni transitorie relative all'individuazione dei lotti) - 1. Il piano cave e' modificato d'ufficio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo al fine di individuare, per le cave di porfido, la dimensione ottimale dei lotti, significativamente maggiore rispetto a quelli oggetto delle concessioni previste dall'art. 33, e i criteri obbligatori per la delimitazione dei lotti, tali da assicurare l'individuazione di lotti autonomi dal punto di vista funzionale, per assicurare la corretta e razionale coltivazione del giacimento, il miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro e delle condizioni ambientali. 2. Prima dell'individuazione della dimensione ottimale e dei criteri previsti dal piano cave per la definizione dei lotti, il comune che intende affidare nuove concessioni individua il lotto oggetto di affidamento nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, previo parere vincolante del comitato cave. Quando il lotto oggetto di concessione, in ragione dell'indisponibilita' di lotti contigui, risulta di dimensioni inferiori a quelle individuate in base ai principi del comma 1, il comune limita la durata della concessione per favorire il successivo affidamento di una concessione avente ad oggetto un lotto di dimensioni congrue, previo parere vincolante del comitato cave. 3. Quando il comune intende affidare una concessione dopo l'individuazione, da parte del piano cave, dei criteri per la definizione dei lotti, ma prima dell'adeguamento del programma di attuazione, assicura, nella definizione del lotto oggetto di concessione, il rispetto della dimensione ottimale e dei criteri individuati dal piano cave, previo parere vincolante del comitato cave, oppure, se questo non e' possibile in ragione dell'indisponibilita' di lotti contigui, procede, previo parere vincolante del comitato cave, secondo quanto previsto dal comma 4. 4. Quando il lotto individuato dal programma di attuazione comunale sulla base dei criteri stabiliti dal piano cave e' oggetto di piu' concessioni con diversa scadenza gia' rilasciate alla data di aggiornamento del piano cave il comune che intende affidare nuove concessioni, previo parere vincolante del comitato cave, puo': a) affidare la prima area libera compresa nel lotto individuato dal programma di attuazione e di dimensione inferiore al lotto medesimo, prevedendo nel bando di gara che il concessionario di quest'area ottenga la concessione delle altre aree comprese nel lotto definito dal programma di attuazione, al cessare delle concessioni in corso; in questo caso, la gara ha ad oggetto l'intero lotto definito dal programma di attuazione; b) affidare le concessioni sui lotti liberi di dimensione inferiore a quella prevista dal piano cave, secondo quanto previsto da questa legge e per una durata non superiore al termine residuo di durata della concessione che scade per ultima. 5. Il comune, previo parere vincolante del comitato cave, puo' consentire al concessionario l'esercizio di attivita' estrattive necessarie per la messa in sicurezza del lotto oggetto di concessione, su aree contigue al lotto oggetto di concessione. 6. Fino all'assegnazione dell'intero lotto individuato dal programma di attuazione comunale ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, quando, in ragione dello scarso valore del materiale estraibile dal punto di vista qualitativo o quantitativo, non e' possibile concedere ai sensi dei commi 2, 3 e 4 lotti non assegnati e individuati dai programmi di attuazione comunali vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge, il comune, previo parere vincolante del comitato cave che si esprime sugli aspetti tecnici del progetto, puo' concedere porzioni di lotti liberi ai titolari di concessioni estrattive sui lotti limitrofi, al solo fine di consentire agli stessi l'estrazione del volume attribuito con il provvedimento previsto dall'art. 33 e per il tempo strettamente necessario a consentire l'escavazione di tali volumi. In questo caso il comune determina anche gli aspetti economici relativi alla nuova concessione. 7. Nei pareri resi ai sensi di quest'articolo il comitato cave si esprime anche sulla durata della concessione.»