Art. 41 
 
Inserimento dell'art. 34-quinquies nella legge provinciale sulle cave
                                2006 
 
  1. Dopo l'art. 34-quater della legge provinciale sulle cave 2006 e'
inserito il seguente: 
  «Art.    34-quinquies.    (Disposizioni    transitorie     relative
all'individuazione dei lotti)  -  1.  Il  piano  cave  e'  modificato
d'ufficio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di
quest'articolo al fine di individuare, per le  cave  di  porfido,  la
dimensione ottimale dei lotti, significativamente maggiore rispetto a
quelli oggetto delle concessioni previste dall'art. 33, e  i  criteri
obbligatori per  la  delimitazione  dei  lotti,  tali  da  assicurare
l'individuazione di lotti autonomi dal punto di vista funzionale, per
assicurare la corretta e razionale coltivazione  del  giacimento,  il
miglioramento delle  condizioni  di  sicurezza  del  lavoro  e  delle
condizioni ambientali. 
  2.  Prima  dell'individuazione  della  dimensione  ottimale  e  dei
criteri previsti dal piano cave per  la  definizione  dei  lotti,  il
comune che intende affidare  nuove  concessioni  individua  il  lotto
oggetto di affidamento nel rispetto di quanto previsto dal  comma  1,
previo parere vincolante del comitato cave. Quando il  lotto  oggetto
di concessione, in ragione dell'indisponibilita' di  lotti  contigui,
risulta di dimensioni inferiori  a  quelle  individuate  in  base  ai
principi del comma 1, il comune limita la  durata  della  concessione
per favorire il successivo affidamento di una concessione  avente  ad
oggetto un lotto di dimensioni congrue, previo parere vincolante  del
comitato cave. 
  3.  Quando  il  comune  intende  affidare  una   concessione   dopo
l'individuazione, da  parte  del  piano  cave,  dei  criteri  per  la
definizione dei lotti, ma prima  dell'adeguamento  del  programma  di
attuazione,  assicura,  nella  definizione  del  lotto   oggetto   di
concessione, il rispetto della  dimensione  ottimale  e  dei  criteri
individuati dal piano cave, previo  parere  vincolante  del  comitato
cave,   oppure,   se   questo   non   e'   possibile    in    ragione
dell'indisponibilita'  di  lotti  contigui,  procede,  previo  parere
vincolante del comitato cave, secondo quanto previsto dal comma 4. 
  4. Quando il lotto individuato dal programma di attuazione comunale
sulla base dei criteri stabiliti dal piano cave e'  oggetto  di  piu'
concessioni  con  diversa  scadenza  gia'  rilasciate  alla  data  di
aggiornamento del piano cave il comune  che  intende  affidare  nuove
concessioni, previo parere vincolante del comitato cave, puo': 
    a) affidare la prima area libera compresa nel  lotto  individuato
dal programma di  attuazione  e  di  dimensione  inferiore  al  lotto
medesimo, prevedendo nel bando  di  gara  che  il  concessionario  di
quest'area ottenga la concessione delle altre aree comprese nel lotto
definito dal programma di attuazione, al cessare delle concessioni in
corso; in questo caso, la gara ha ad oggetto l'intero lotto  definito
dal programma di attuazione; 
    b)  affidare  le  concessioni  sui  lotti  liberi  di  dimensione
inferiore a quella prevista dal piano cave, secondo  quanto  previsto
da questa legge e per una durata non superiore al termine residuo  di
durata della concessione che scade per ultima. 
  5. Il comune, previo parere  vincolante  del  comitato  cave,  puo'
consentire al  concessionario  l'esercizio  di  attivita'  estrattive
necessarie  per  la  messa  in  sicurezza  del   lotto   oggetto   di
concessione, su aree contigue al lotto oggetto di concessione. 
  6.  Fino  all'assegnazione  dell'intero   lotto   individuato   dal
programma di attuazione comunale ai sensi dell'art. 6,  comma  4-bis,
quando, in ragione dello scarso valore del materiale  estraibile  dal
punto di vista qualitativo o quantitativo, non e' possibile concedere
ai sensi dei commi 2, 3 e 4 lotti non  assegnati  e  individuati  dai
programmi di attuazione comunali vigenti  alla  data  di  entrata  in
vigore di questa legge,  il  comune,  previo  parere  vincolante  del
comitato cave che si esprime sugli aspetti tecnici del progetto, puo'
concedere  porzioni  di  lotti  liberi  ai  titolari  di  concessioni
estrattive sui lotti limitrofi,  al  solo  fine  di  consentire  agli
stessi  l'estrazione  del  volume  attribuito  con  il  provvedimento
previsto dall'art. 33  e  per  il  tempo  strettamente  necessario  a
consentire l'escavazione di tali volumi. In  questo  caso  il  comune
determina  anche  gli   aspetti   economici   relativi   alla   nuova
concessione. 
  7. Nei pareri resi ai sensi di quest'articolo il comitato  cave  si
esprime anche sulla durata della concessione.»