Art. 43 Integrazioni dell'art. 36 della legge provinciale sulle cave 2006 1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 36 della legge provinciale sulle cave 2006 e' inserita la seguente: «c-bis) un esperto in materia mineraria o in materia economico-finanziaria designato, con le modalita' definite dal regolamento previsto dall'art. 13, comma 2-bis, dalle amministrazioni separate di uso civico che amministrano beni di proprieta' frazionale su cui insistono cave.» 2. Alla fine del comma 6 dell'art. 36 della legge provinciale sulle cave 2006 sono inserite le parole: «La previsione del regolamento indicato nell'art. 13, comma 2-bis, che definisce le modalita' di designazione dell'esperto previsto dal comma 1, lettera c-bis), si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 2-bis. Successivamente a tale data la Giunta provinciale integra la composizione della commissione per la residua durata in carica della medesima.»