Art. 43 
 
  Integrazioni dell'art. 36 della legge provinciale sulle cave 2006 
 
  1. Dopo la  lettera  c)  del  comma  1  dell'art.  36  della  legge
provinciale sulle cave 2006 e' inserita la seguente: 
  «c-bis)  un   esperto   in   materia   mineraria   o   in   materia
economico-finanziaria  designato,  con  le  modalita'  definite   dal
regolamento previsto dall'art. 13, comma 2-bis, dalle amministrazioni
separate di uso civico che amministrano beni di proprieta' frazionale
su cui insistono cave.» 
  2. Alla fine del comma 6 dell'art. 36 della legge provinciale sulle
cave 2006 sono inserite le parole:  «La  previsione  del  regolamento
indicato nell'art. 13, comma 2-bis, che  definisce  le  modalita'  di
designazione dell'esperto previsto dal comma 1,  lettera  c-bis),  si
applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del  regolamento,
anche  in  deroga  a  quanto  previsto  dall'art.  13,  comma  2-bis.
Successivamente  a  tale  data  la  Giunta  provinciale  integra   la
composizione della commissione per la residua durata in carica  della
medesima.»