Art. 5 
 
  Modificazioni dell'art. 3 della legge provinciale sulle cave 2006 
 
  1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 3  della  legge  provinciale
sulle cave 2006 e' abrogata. 
  2. Dopo  la  lettera  g)  del  comma  1  dell'art.  3  della  legge
provinciale sulle cave 2006 e' inserita la seguente: 
  «g-bis) per le cave di porfido, la dimensione ottimale dei lotti  e
i criteri obbligatori  per  la  loro  delimitazione;  questi  criteri
assicurano l'individuazione di lotti  autonomi  dal  punto  di  vista
funzionale, per assicurare la corretta e razionale  coltivazione  del
giacimento e miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza del
lavoro e delle condizioni ambientali;».