Art. 6 
 
  Modificazioni dell'art. 4 della legge provinciale sulle cave 2006 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale sulle  cave  2006
e' sostituito dal seguente: 
  «1. Sulla base dei dati indicati nell'art. 1-quater,  comma  5,  la
Giunta  provinciale,  sentito  Consiglio  delle   autonomie   locali,
stabilisce gli obiettivi  generali  che  s'intendono  perseguire  col
piano cave e  pubblica  per  sessanta  giorni  consecutivi  nel  sito
istituzionale della Provincia. Nel periodo di pubblicazione i  comuni
e le amministrazioni separate di uso civico possono inviare  proposte
in sintonia con questi obiettivi. Il termine previsto da questo comma
e perentorio.» 
  2. Il comma 2 dell'art. 4 della legge provinciale sulle  cave  2006
e' sostituito dal seguente: 
  «2.  Entro  centottanta  giorni  dalla  scadenza  del  termine   di
pubblicazione la Giunta provinciale, previo parere del comitato  cave
espresso dopo aver sentito la  commissione  urbanistica  provinciale,
approva  una  proposta  di  piano  cave,  che   depositata   per   la
consultazione presso la struttura provinciale competente  in  materia
mineraria ed contestualmente pubblicata per trenta giorni consecutivi
nel  sito  istituzionale  della  Provincia.  Ogni   comune   pubblica
tempestivamente   nell'albo   comunale   la   notizia   dell'avvenuta
pubblicazione. Chiunque puo' presentare osservazioni, nel periodo  di
pubblicazione,  alla  struttura  provinciale  competente  in  materia
mineraria, che le trasmette tempestivamente al comune competente  per
territorio.» 
  3. Il comma 3 dell'art. 4 della legge provinciale sulle  cave  2006
e' sostituito dal seguente: 
  «3. Entro ulteriori trenta  giorni  successivi  alla  scadenza  del
termine  di  pubblicazione,  il  comune  trasmette   alla   struttura
provinciale competente in materia  mineraria  e  al  Consiglio  delle
autonomie locali proprio parere sulla proposta di piano cave e  sulle
osservazioni ricevute; trascorso inutilmente questo termine il parere
s'intende favorevole.» 
  4. Nel comma 4 dell'art. 4 della legge provinciale sulle cave  2006
le parole: «Entro novanta giorni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Entro sessanta giorni». 
  5. Dopo comma 4 dell'art. 4 della legge provinciale sulle cave 2006
e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Il  piano  cave  e'  sottoposto  a  valutazione  ambientale
strategica,  secondo  quanto  previsto  dalla  normativa  provinciale
vigente.» 
  6. Nel comma 6 dell'art. 4 della legge provinciale sulle cave  2006
le parole: «ed inviata  a  tutti  i  comuni»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «e  resa  disponibile   sul   sito   istituzionale   della
Provincia». 
  7. Nel comma 9 dell'art. 4 della legge provinciale sulle cave  2006
le  parole:  «adottate  anche  su  proposta»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «adottate d'ufficio o su proposta». 
  8. Nel comma 10 dell'art. 4 della legge provinciale sulle cave 2006
le parole: «prevista dai commi 2, 3, 4, 5, 6  e  7»  sono  sostituite
dalle seguenti: «prevista dai commi 2, 3, 4, 4-bis, 5, 6 e 7». 
  9. Alla fine del comma 10 dell'art. 4 della legge provinciale sulle
cave 2006 sono inserite le parole:  «Se  la  Giunta  non  approva  la
proposta di variante nel termine previsto dal comma 2 o se si esprime
negativamente sulla proposta di variante procedimento e concluso.» 
  10. Nel comma 10-bis dell'art. 4 della legge provinciale sulle cave
2006 le parole: «connessi alla  georeferenziazione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, anche connessi alla georeferenziazione, e  per  le
modifiche di natura cartografica, che non comportano la  modifica  di
aree estrattive».