Art. 6 Modificazioni dell'art. 4 della legge provinciale sulle cave 2006 1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale sulle cave 2006 e' sostituito dal seguente: «1. Sulla base dei dati indicati nell'art. 1-quater, comma 5, la Giunta provinciale, sentito Consiglio delle autonomie locali, stabilisce gli obiettivi generali che s'intendono perseguire col piano cave e pubblica per sessanta giorni consecutivi nel sito istituzionale della Provincia. Nel periodo di pubblicazione i comuni e le amministrazioni separate di uso civico possono inviare proposte in sintonia con questi obiettivi. Il termine previsto da questo comma e perentorio.» 2. Il comma 2 dell'art. 4 della legge provinciale sulle cave 2006 e' sostituito dal seguente: «2. Entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione la Giunta provinciale, previo parere del comitato cave espresso dopo aver sentito la commissione urbanistica provinciale, approva una proposta di piano cave, che depositata per la consultazione presso la struttura provinciale competente in materia mineraria ed contestualmente pubblicata per trenta giorni consecutivi nel sito istituzionale della Provincia. Ogni comune pubblica tempestivamente nell'albo comunale la notizia dell'avvenuta pubblicazione. Chiunque puo' presentare osservazioni, nel periodo di pubblicazione, alla struttura provinciale competente in materia mineraria, che le trasmette tempestivamente al comune competente per territorio.» 3. Il comma 3 dell'art. 4 della legge provinciale sulle cave 2006 e' sostituito dal seguente: «3. Entro ulteriori trenta giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione, il comune trasmette alla struttura provinciale competente in materia mineraria e al Consiglio delle autonomie locali proprio parere sulla proposta di piano cave e sulle osservazioni ricevute; trascorso inutilmente questo termine il parere s'intende favorevole.» 4. Nel comma 4 dell'art. 4 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: «Entro novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro sessanta giorni». 5. Dopo comma 4 dell'art. 4 della legge provinciale sulle cave 2006 e' inserito il seguente: «4-bis. Il piano cave e' sottoposto a valutazione ambientale strategica, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente.» 6. Nel comma 6 dell'art. 4 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: «ed inviata a tutti i comuni» sono sostituite dalle seguenti: «e resa disponibile sul sito istituzionale della Provincia». 7. Nel comma 9 dell'art. 4 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: «adottate anche su proposta» sono sostituite dalle seguenti: «adottate d'ufficio o su proposta». 8. Nel comma 10 dell'art. 4 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: «prevista dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dai commi 2, 3, 4, 4-bis, 5, 6 e 7». 9. Alla fine del comma 10 dell'art. 4 della legge provinciale sulle cave 2006 sono inserite le parole: «Se la Giunta non approva la proposta di variante nel termine previsto dal comma 2 o se si esprime negativamente sulla proposta di variante procedimento e concluso.» 10. Nel comma 10-bis dell'art. 4 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: «connessi alla georeferenziazione» sono sostituite dalle seguenti: «, anche connessi alla georeferenziazione, e per le modifiche di natura cartografica, che non comportano la modifica di aree estrattive».