Art. 7 
 
  Sostituzione dell'art. 5 della legge provinciale sulle cave 2006 
 
  1. L'art. 5 della legge provinciale sulle cave 2006  e'  sostituito
dal seguente: 
  «Art. 5. (Coordinamento del  piano  cave  con  altri  strumenti  di
pianificazione) - 1. Le previsioni del piano cave  sono  direttamente
applicabili alle aree da esso individuate,  a  decorrere  dalla  data
d'individuazione e fino al loro stralcio;  le  previsioni  dei  piani
regolatori generali, comprese quelle approvate dopo  l'individuazione
delle aree da parte del piano cave, sono sospese, fatto salvo  quanto
previsto dal comma 2. I comuni adeguano le  previsioni  cartografiche
dei piani regolatori generali ai contenuti del piano  cave  ai  sensi
dell'art. 44, comma 1, della legge provinciale 4 agosto 2015,  n.  15
(legge provinciale per il governo del territorio 2015). 
  2. Nelle aree individuate dal piano  cave,  se  cio'  previsto  dal
piano regolatore generale o dagli altri strumenti  pianificazione  di
livello provinciale, possono comunque essere realizzate: 
    a)  Strutture  e  impianti  del  settore  produttivo   secondario
destinati al servizio dell'attivita' di lavorazione e  trasformazione
del materiale estratto o di terre e rocce da scavo, nonche' impianti,
attivita' e discariche destinati alla gestione  di  rifiuti  speciali
non pericolosi; la  realizzazione  di  queste  strutture  e  impianti
subordinata  all'acquisizione  dei   provvedimenti   previsti   dalle
disposizioni vigenti, comprese le leggi  provinciali  in  materia  di
ambiente  e  urbanistica;  rilascio  del  provvedimento  a  carattere
urbanistico  subordinato  alla  preventiva  acquisizione  del  parere
vincolante  della  struttura  provinciale   competente   in   materia
mineraria sulla compatibilita' dell'intervento  con  lo  sfruttamento
del giacimento; 
    b) opere pubbliche, previa acquisizione del  parere  obbligatorio
della struttura provinciale  competente  in  materia  mineraria,  che
fornisce indicazioni  circa  la  significativita'  della  diminuzione
delle disponibilita' estrattive a livello provinciale; 
    c) opere di infrastrutturazione  del  territorio,  come  definite
dalla  normativa  urbanistica  provinciale  vigente,  previo   parere
vincolante  della  struttura  provinciale   competente   in   materia
mineraria sulla compatibilita'  dell'intervento  con  la  corretta  e
razionale coltivazione del giacimento.»