Art. 7 Sostituzione dell'art. 5 della legge provinciale sulle cave 2006 1. L'art. 5 della legge provinciale sulle cave 2006 e' sostituito dal seguente: «Art. 5. (Coordinamento del piano cave con altri strumenti di pianificazione) - 1. Le previsioni del piano cave sono direttamente applicabili alle aree da esso individuate, a decorrere dalla data d'individuazione e fino al loro stralcio; le previsioni dei piani regolatori generali, comprese quelle approvate dopo l'individuazione delle aree da parte del piano cave, sono sospese, fatto salvo quanto previsto dal comma 2. I comuni adeguano le previsioni cartografiche dei piani regolatori generali ai contenuti del piano cave ai sensi dell'art. 44, comma 1, della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015). 2. Nelle aree individuate dal piano cave, se cio' previsto dal piano regolatore generale o dagli altri strumenti pianificazione di livello provinciale, possono comunque essere realizzate: a) Strutture e impianti del settore produttivo secondario destinati al servizio dell'attivita' di lavorazione e trasformazione del materiale estratto o di terre e rocce da scavo, nonche' impianti, attivita' e discariche destinati alla gestione di rifiuti speciali non pericolosi; la realizzazione di queste strutture e impianti subordinata all'acquisizione dei provvedimenti previsti dalle disposizioni vigenti, comprese le leggi provinciali in materia di ambiente e urbanistica; rilascio del provvedimento a carattere urbanistico subordinato alla preventiva acquisizione del parere vincolante della struttura provinciale competente in materia mineraria sulla compatibilita' dell'intervento con lo sfruttamento del giacimento; b) opere pubbliche, previa acquisizione del parere obbligatorio della struttura provinciale competente in materia mineraria, che fornisce indicazioni circa la significativita' della diminuzione delle disponibilita' estrattive a livello provinciale; c) opere di infrastrutturazione del territorio, come definite dalla normativa urbanistica provinciale vigente, previo parere vincolante della struttura provinciale competente in materia mineraria sulla compatibilita' dell'intervento con la corretta e razionale coltivazione del giacimento.»