Art. 8 Modificazioni dell'art. 6 della legge provinciale sulle cave 2006 1. Alla fine del comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale sulle cave 2006 sono inserite le parole: «Il parere del comitato cave valuta la coerenza della proposta di programma con quanto previsto dal piano cave ed vincolante per quanto riguarda la delimitazione dei lotti.» 2. Il comma 4 dell'art. 6 della legge provinciale sulle cave 2006 e' sostituito dal seguente: «4. Il programma di attuazione ha una durata massima di diciotto anni ed aggiornato con la procedura prevista per l'approvazione. In caso di aggiornamenti del piano cave o di varianti o modifiche d'ufficio con procedura semplificata del piano cave, che interessano territorio del comune, il comune aggiorna il programma di attuazione. Il programma di attuazione puo' essere eccezionalmente prorogato con le modalita' previste per l'approvazione, per il periodo necessario all'adozione del provvedimento di rinnovo.» 3. Dopo il comma 4 dell'art. 6 della legge provinciale sulle cave 2006 e' inserito il seguente: «4-bis. A seguito della definizione o della modifica dei criteri obbligatori previsti dall'art. 3, comma 1, lettera g-bis), il comune delimita i nuovi lotti, ai sensi del comma 4, entro il termine perentorio di sei mesi dalla definizione o dalla modifica dei medesimi criteri. La delimitazione dei nuovi lotti non incide sull'esercizio delle concessioni gia' rilasciate alla data di approvazione o di aggiornamento del programma di attuazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 34-quinquies.»