Art. 8 
 
  Modificazioni dell'art. 6 della legge provinciale sulle cave 2006 
 
  1. Alla fine del comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale  sulle
cave 2006 sono inserite le  parole:  «Il  parere  del  comitato  cave
valuta la coerenza della proposta di programma  con  quanto  previsto
dal piano cave ed vincolante per quanto riguarda la delimitazione dei
lotti.» 
  2. Il comma 4 dell'art. 6 della legge provinciale sulle  cave  2006
e' sostituito dal seguente: 
  «4. Il programma di attuazione ha una durata  massima  di  diciotto
anni ed aggiornato con la procedura prevista per  l'approvazione.  In
caso di aggiornamenti del  piano  cave  o  di  varianti  o  modifiche
d'ufficio con procedura semplificata del piano cave, che  interessano
territorio del comune, il comune aggiorna il programma di attuazione.
Il programma di attuazione puo' essere eccezionalmente prorogato  con
le modalita' previste per l'approvazione, per il  periodo  necessario
all'adozione del provvedimento di rinnovo.» 
  3. Dopo il comma 4 dell'art. 6 della legge provinciale  sulle  cave
2006 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. A seguito della definizione o della  modifica  dei  criteri
obbligatori previsti dall'art. 3, comma 1, lettera g-bis), il  comune
delimita i nuovi lotti, ai  sensi  del  comma  4,  entro  il  termine
perentorio di  sei  mesi  dalla  definizione  o  dalla  modifica  dei
medesimi  criteri.  La  delimitazione  dei  nuovi  lotti  non  incide
sull'esercizio  delle  concessioni  gia'  rilasciate  alla  data   di
approvazione o di aggiornamento del programma  di  attuazione,  fermo
restando quanto previsto dall'art. 34-quinquies.»