(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  Emilia-Romagna  -
              Parte Prima - n. 133 dell'11 maggio 2017) 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                     Inserimento dell'art. 13.1 
                della legge regionale n. 42 del 1995 
 
  1. Dopo l'art. 13, e prima dell'art. 13-bis, della legge  regionale
n. 42 del 1995 e' inserito il seguente articolo: 
  «Art. 13.1 (Innalzamento dell'eta' per l'assegno vitalizio).  -  1.
Per i consiglieri regionali che hanno diritto all'assegno  vitalizio,
ai sensi dell'art. 5, comma 2,  della  legge  regionale  23  dicembre
2010, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 14  aprile  1995,  n.  42
(Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla
carica di consigliere regionale)) e che non hanno  compiuto  sessanta
anni di eta' entro la data di entrata in vigore della presente legge,
l'eta'  anagrafica  per  il  conseguimento  del  diritto  all'assegno
vitalizio, di cui all'art. 13, e' innalzata all'eta' per  il  diritto
alla pensione di vecchiaia valevole per la generalita' dei lavoratori
dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1,  comma
2, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165  (Norme  generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche), iscritti ai regimi esclusivi dell'assicurazione  generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i  superstiti,  fatto
salvo quanto previsto per i nati dal 1957 al 1963 dal comma 2. 
  2. Per i consiglieri che hanno  diritto  all'assegno  vitalizio  ai
sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 13 del 2010, che
siano nati tra il 1957 ed il 1963  e  che  non  abbiano  compiuto  il
sessantesimo anno di eta' entro la data di entrata  in  vigore  della
presente legge, si applicano le disposizioni  di  cui  alle  seguenti
lettere: 
    a)  per  i  nati  nell'anno  1957  l'eta'   anagrafica   per   il
conseguimento  dell'assegno  vitalizio,  di  cui  all'art.   13,   e'
innalzata a sessantuno anni. Se intendono  anticipare  al  compimento
del sessantesimo anno di eta' il percepimento dell'assegno  vitalizio
viene applicata una riduzione  permanente  dell'importo  pari  al  3%
lordo dello stesso; 
    b)  per  i  nati  nell'anno  1958  l'eta'   anagrafica   per   il
conseguimento  dell'assegno  vitalizio,  di  cui  all'art.   13,   e'
innalzata a sessantadue anni. Se intendono anticipare  al  compimento
del sessantesimo anno di eta' il percepimento dell'assegno  vitalizio
viene applicata una riduzione  permanente  dell'importo  pari  al  6%
lordo dello stesso; 
    c)  per  i  nati  nell'anno  1959  l'eta'   anagrafica   per   il
conseguimento  dell'assegno  vitalizio,  di  cui  all'art.   13,   e'
innalzata a sessantatre' anni. Se intendono anticipare al  compimento
del sessantesimo anno di eta' il percepimento dell'assegno  vitalizio
viene applicata una riduzione  permanente  dell'importo  pari  al  9%
lordo dello stesso; 
    d)  per  i  nati  nell'anno  1960  l'eta'   anagrafica   per   il
conseguimento  dell'assegno  vitalizio,  di  cui  all'art.   13,   e'
innalzata  a  sessantaquattro  anni.  Se  intendono   anticipare   al
compimento del sessantesimo anno di eta' il percepimento dell'assegno
vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo  pari
al 12% lordo dello stesso; 
    e)  per  i  nati  nell'anno  1961  l'eta'   anagrafica   per   il
conseguimento  dell'assegno  vitalizio,  di  cui  all'art.   13,   e'
innalzata  a  sessantacinque  anni.  Se   intendono   anticipare   al
compimento del sessantesimo anno di eta' il percepimento dell'assegno
vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo  pari
al 15% lordo dello stesso; 
    f)  per  i  nati  nell'anno  1962  l'eta'   anagrafica   per   il
conseguimento  dell'assegno  vitalizio,  di  cui  all'art.   13,   e'
innalzata a sessantasei anni. Se intendono anticipare  al  compimento
del sessantesimo anno di eta' il percepimento dell'assegno  vitalizio
viene applicata una riduzione permanente  dell'importo  pari  al  18%
lordo dello stesso; 
    g)  per  i  nati  nell'anno  1963  che  intendono  anticipare  al
compimento del sessantesimo anno di eta' il percepimento dell'assegno
vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo  pari
al 21% lordo dello stesso. 
  3. Tutti i consiglieri di cui al comma  2,  hanno  la  facolta'  di
optare per la riduzione dell'assegno vitalizio pari al 3%  lordo  per
ogni anno mancante  rispetto  all'eta'  fissata  per  il  diritto  al
vitalizio stesso.».