Art. 2 
 
                        Riduzione temporanea 
                 degli assegni vitalizi in pagamento 
 
  1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, tutti gli assegni
vitalizi in pagamento,  compresi  gli  assegni  di  reversibilita'  e
quelli  erogati  nella  quota  prevista  dall'art.  20  della   legge
regionale n. 42 del 1995, sono ridotti, per la  durata  di  trentasei
mesi dal mese successivo all'entrata in vigore della presente  legge,
nella misura di seguito  riportata  da  applicare  all'importo  lordo
mensile: 
    a) nessuna riduzione fino a 1.000,00 euro; 
    b) 6% per la parte oltre 1.000,00 euro e fino a 1.500,00 euro; 
    c) 9% per la parte oltre 1.500,00 euro e fino a 3.500,00 euro; 
    d) 12% per la parte oltre 3.500,00 euro.