Art. 3 
 
                    Inserimento dell'art. 13-ter 
                della legge regionale n. 42 del 1995 
 
  1. Dopo l'art. 13-bis della legge  regionale  n.  42  del  1995  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 13-ter (Divieto di cumulo). - 1. Fatto salvo quanto  disposto
dall'art. 13, comma 2, l'assegno vitalizio, anche di reversibilita' o
erogato nella quota prevista dall'art.  20,  non  e'  cumulabile  con
analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare
europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere  o
di assessore di altra regione. 
  2. Su richiesta del servizio competente dell'Assemblea legislativa,
il soggetto avente diritto  all'erogazione  del  vitalizio  da  parte
della Regione  Emilia-Romagna  e'  tenuto  a  produrre  dichiarazione
sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione amministrativa),  attestante  di  non  beneficiare  di
altri analoghi istituti per aver svolto  la  carica  di  parlamentare
europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere  o
di assessore di altra regione. 
  3. In assenza di tale dichiarazione il vitalizio  non  puo'  essere
erogato e al soggetto avente  diritto  e'  restituita  la  somma  dei
contributi  versati  a  titolo  di  vitalizio,  senza   rivalutazione
monetaria,  ne'  corresponsione  di  interessi,  fatto  salvo  quanto
previsto al comma 6. 
  4.  Qualora,  a  seguito  dei  controlli  effettuati  dal  servizio
competente dell'Assemblea legislativa,  risultino  dichiarazioni  non
veritiere, il servizio provvede al recupero delle somme eventualmente
erogate maggiorate  degli  interessi  legali  e  della  rivalutazione
monetaria. 
  5. L'erogazione dell'assegno vitalizio regionale cessa alla data in
cui il soggetto inizia a percepire altri analoghi istituti di cui  al
comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6. 
  6. Il soggetto che ha versato contributi per un  importo  superiore
al totale lordo degli assegni vitalizi  percepiti,  presenta  domanda
per la restituzione della quota pari alla differenza  tra  contributi
versati e assegno vitalizio gia' percepito al lordo delle ritenute di
legge,  senza  rivalutazione   monetaria,   ne'   corresponsione   di
interessi. A tal  fine  si  considerano  gli  importi  effettivamente
versati nel periodo di riferimento.».